Il termine del 16 marzo 2018 può essere differito al 2 luglio o al 20 agosto, versando le maggiorazioni dovute

Il 16 marzo 2018 scade il termine per il versamento, senza maggiorazioni, del saldo IVA emergente dalla dichiarazione relativa al 2017.
La risultanza a debito, in sede di dichiarazione annuale, tipicamente emerge da operazioni “di chiusura” quali il calcolo del pro rata definitivo per l’anno 2017 oppure eventuali rettifiche della detrazione dovute.
Per i trimestrali per opzione, il debito in sede di dichiarazione può anche determinarsi dal debito dell’ultimo trimestre, per il quale non è prevista la liquidazione periodica (fermo restando l’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni ex art. 21-bis del DL 78/2010, si veda “Nella Comunicazione delle liquidazioni anche il quarto trimestre” del 10 febbraio 2018).

Alternativamente al termine del 16 marzo 2018, il versamento potrà essere effettuato entro il termine di versamento previsto senza maggiorazione per le imposte derivanti dal modello REDDITI (30 giugno in via ordinaria).
In questa seconda ipotesi le somme da versare a titolo di saldo IVA dovranno essere maggiorate di un importo pari allo 0,4%, a titolo di interessi, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018 (complessivamente l’1,6%).

Infine, è possibile versare il saldo IVA entro il 30° giorno successivo al suddetto termine del 30 giugno per il versamento delle imposte sui redditi (quindi, 30 luglio in via ordinaria), maggiorando le somme dovute di un ulteriore 0,4% a titolo di interessi. L’ulteriore maggiorazione dovrà essere computata sull’importo già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marzo al 30 giugno: la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.
Le incertezze in merito alla possibilità di far valere anche questo secondo differimento per il saldo IVA sono state superate con le indicazioni della ris. Agenzia delle Entrate n. 73 del 20 giugno 2017.

Per il 2018, quindi, si deve tenere conto del differimento feriale dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto previsto dall’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.
Infatti, il termine per il versamento delle imposte emergenti dal modello REDDITI è il 2 luglio 2018, in quanto primo giorno feriale successivo al 30 giugno 2018, che cade di sabato.
Entro il 2 luglio 2018 il saldo IVA deve essere versato maggiorando la somma dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi alla scadenza ordinaria del 16 marzo.
Di conseguenza, i 30 giorni successivi al 2 luglio scadono il 1° agosto 2018 e il termine di versamento è ulteriormente differito al 20 agosto 2018.

Entro il 20 agosto 2018 il versamento del saldo IVA è effettuato con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (si vedano, in proposito, i chiarimenti resi in occasione di Telefisco 2018), calcolata anche sulla precedente maggiorazione dell’1,6%.
Sulla base di quanto indicato nella risoluzione n. 73/2017, l’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al 20 agosto 2018 deve ritenersi applicabile anche ai soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l’anno solare.

Inoltre, tale impostazione, oltre che ai soggetti IRES “non solari”, appare applicabile anche ai soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ai sensi dell’art. 2364comma 2 c.c.) e che effettuano i versamenti IRES:
– entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
– oppure nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Scadenze non prorogabili se si rinvia l’approvazione del bilancio

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31 dicembre 2017 e approvazione del bilancio il 20 giugno 2018, i termini di versamento del saldo IRES relativo al 2017 scadono:
– il 31 luglio 2018, senza la maggiorazione dello 0,4%;
– il 30 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,4%.
Secondo l’impostazione che emerge dalla risoluzione n. 73/2017, le suddette scadenze per il versamento del saldo IRES 2017 non sono però estensibili al versamento differito del saldo IVA 2017, che anche in questo caso dovrebbe avvenire entro:
– il 2 luglio 2018, con la maggiorazione dell’1,6%;
– oppure il 20 agosto 2018, con la suddetta maggiorazione complessiva del 2,0064%.

In sostanza, deve ritenersi che il differimento del versamento del saldo IVA per il 2017 possa avvenire solo alle scadenze del 2 luglio e del 20 agosto 2018, in relazione a tutti i soggetti passivi IVA, compresi i soggetti IRES, indipendentemente dal momento di chiusura del periodo d’imposta ai fini delle imposte dirette e da quello di approvazione del bilancio.
Come indicato nella risoluzione n. 73/2017, non rileva l’eventuale diverso termine per il versamento delle imposte sui redditi, poiché per l’IVA il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare.