Per evitare il disallineamento tra spesometro e comunicazione LP bisognerebbe escludere le fatture d’acquisto registrate nei sezionali nel 2018

Le “nuove” regole applicabili in materia di detrazione IVA e registrazione delle fatture d’acquisto spingono a una riflessione in merito al coordinamento con altri adempimenti IVA.
In particolare, ci si interroga sul coordinamento tra le suddette novità e la compilazione della comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010.

Nell’ambito di quest’ultima comunicazione, le fatture devono essere indicate secondo un criterio legato alla registrazione del documento. In particolare, per quanto concerne le fatture d’acquisto e le bollette doganali, occorre fare riferimento alla data di annotazione delle stesse sull’apposito registro, ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017).
Tale criterio di compilazione appare giustificato dall’esigenza, per l’Amministrazione finanziaria, di confrontare i dati così indicati con quelli delle liquidazioni periodiche, comunicati ai sensi dell’art. 21-bisdel medesimo DL 78/2010, allo scopo di verificare il corretto versamento dell’imposta da parte dei soggetti passivi IVA.

Il meccanismo appena esposto richiede una esatta corrispondenza tra il periodo di registrazione dei documenti di acquisto e le liquidazioni dell’imposta relative al mese o trimestre di riferimento.
Gli attuali termini per la registrazione delle fatture ricevute e per l’esercizio della detrazione impongono, però, di riconsiderare tale corrispondenza.

Nella circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA riferita alle operazioni effettuate nel 2017, per le quali la fattura è stata ricevuta nel medesimo anno, può essere portata in detrazione entro il 30 aprile 2018 (nell’ambito della dichiarazione IVA annuale) e che la stessa fattura può essere registrata, a talune condizioni, nei primi quattro mesi del 2018.
A tal proposito, occorre distinguere due situazioni:
– se la fattura viene ordinariamente annotata sul registro degli acquisti nel 2017, ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, l’imposta potrà confluire nella liquidazione IVA del periodo di riferimento;
– se invece la fattura ricevuta nel 2017 viene registrata nei primi quattro mesi del 2018 (tra il 1° gennaio e il 30 aprile), avvalendosi di appositi sezionali nel registro IVA acquisti, l’imposta non potrà confluire nelle liquidazioni IVA periodiche, bensì andrà computata in sede di dichiarazione annuale, concorrendo al saldo (a debito o a credito) per l’anno d’imposta 2017.

Sulla base di quanto premesso, ci si chiede se debbano essere riportate nella comunicazione dei dati delle fatture anche quelle annotate nei primi quattro mesi del 2018 all’interno dei sezionali.
È da escludere un inserimento dei dati di tali fatture nella comunicazione del secondo semestre 2017, considerato che risultano disallineati il termine ammesso per la registrazione delle fatture all’interno dei sezionali (il 30 aprile 2018) e il termine per l’invio della comunicazione del secondo semestre 2017 (il 6 aprile 2018, termine prorogato rispetto a quello ordinario del 28 febbraio).
Quindi, le fatture registrate nei sezionali oltre il 6 aprile non potrebbero trovare evidenza nella comunicazione, con il risultato di ottenere una comunicazione fisiologicamente incompleta.

Considerando i sezionali come parte dei registri IVA acquisti 2018 ci si potrebbe altresì chiedere se le fatture ivi registrate non debbano essere indicate, piuttosto, nella comunicazione del primo semestre (o dei primi due trimestri) 2018.
In realtà, seguendo un’interpretazione teleologica delle norme, che tiene conto, dunque, della finalità dell’adempimento comunicativo, volto a consentire il controllo dei versamenti IVA mediante la comparazione fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni, dovrebbe propendersi per l’esclusione dalla comunicazione delle fatture (di qualsiasi periodo) dei dati relativi alle fatture annotate nei sezionali.
L’imposta relativa a tali documenti, infatti, non viene in ogni caso computata nelle liquidazioni periodiche, “emergendo” soltanto dalla dichiarazione IVA annuale. Se le stesse fatture, invece, venissero indicate anche nella comunicazione, i dati di quest’ultima risulterebbero disallineati rispetto a quelli delle comunicazioni “LP”.
Naturalmente, sul punto sarebbe opportuno un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

In definitiva, i dati delle fatture inserite nei sezionali dovrebbero ritenersi esclusi sia dalla comunicazione delle liquidazioni (art. 21-bis del DL 78/2010), non essendo computati nelle liquidazioni del periodo, sia dalla comunicazione delle fatture (art. 21 del DL 78/2010), sempreché non siano previste modalità di comunicazione diverse da quelle vigenti.