La ricezione e registrazione della fattura deve avvenire entro il giorno 16

Di Andrea BONINO e Emanuele GRECO

Le recenti novità in tema di detrazione IVA e di registrazione delle fatture di acquisto stanno portando a interrogarsi sulla possibilità di computare in detrazione nella liquidazione del mese di gennaio 2018 (per i soggetti IVA mensili) le fatture ricevute e registrate nei primi giorni del mese di febbraio.
Per dare una risposta al legittimo interrogativo dei soggetti passivi IVA, è opportuno riepilogare i principi che regolano la detrazione (così come interpretati dalla circolare n. 1/2018 delle Entrate) rapportandoli al meccanismo di liquidazione periodica (nella fattispecie, mensile) dell’imposta.
Per fare ciò, bisogna fare un passo indietro richiamando le disposizioni coinvolte e il relativo commento della prassi nazionale.

L’art. 167 della direttiva 2006/112/CE prevede che il diritto alla detrazione nasce “quando l’imposta detraibile diventa esigibile”, vale a dire nel momento in cui si realizzano le condizioni di legge affinché l’Erario possa far valere, nei confronti del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta (es. consegna dei beni mobili), mentre, per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto alla detrazione stessa, il successivo art. 178richiede il possesso di una fattura.
A livello interno, l’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 richiama la condizione sostanziale dell’esigibilità dell’imposta ai fini del sorgere del diritto, mentre nulla dispone in merito all’eventuale ulteriore condizione del possesso della fattura per l’esercizio del relativo diritto.

In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2018, richiamando le disposizioni comunitarie citate e la sentenza relativa alla causa C-152/02, per determinare il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione, individua una duplice condizione:
– l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);
– il possesso di una valida fattura ex art. 21 del DPR 633/72 (presupposto formale).
La circolare in esame dovrebbe rappresentare un’apertura per le operazioni realizzate verso la chiusura dell’anno, relativamente alla quali la fattura potrebbe essere pervenuta al soggetto passivo nell’anno successivo a quello di esigibilità, consentendo l’esercizio della detrazione entro il più ampio termine previsto dall’art. 25 del DPR 633/72 per la registrazione della fattura (vale a dire la dichiarazione IVArelativa all’anno di ricezione della fattura) rispetto a quello fissato dall’art. 19 (dichiarazione IVA relativa all’anno di esigibilità).

Per quanto concerne le liquidazioni periodiche infrannuali, qualora si ritenga il possesso della fattura quale condizione sospensiva per il sorgere del diritto, si giungerebbe alla conclusione che la detrazione relativa a una fattura datata 29 gennaio 2018, pervenuta al soggetto passivo in data 5 febbraio 2018 e inserita nella liquidazione di gennaio, sarebbe sanzionabile ai sensi dell’art. 6, comma 6 del DLgs. 471/97 con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta, in quanto derivante da un computo illegittimo.

Quanto affermato va coordinato con la formulazione dell’art. 1 del DPR 100/98, in base al quale “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente (…) e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72”.
La norma in esame, infatti, correttamente richiama l’art. 19 relativamente alla condizione sostanzialedell’esigibilità dell’imposta per il sorgere del diritto, ma, nel richiedere il possesso della fattura, non ne impone il possesso entro la fine del mese di riferimento, richiedendone semmai la disponibilità entro il giorno 16 in cui si procede all’effettiva liquidazione dell’imposta.

La formulazione immutata del predetto art. 1, con la relativa la prassi consolidatasi negli anni e mai contestata dall’Agenzia delle Entrate (detrazione in gennaio, nel caso precedente), dovrebbe, pertanto, comportare la non punibilità del comportamento sopra descritto con la sanzione dell’indebita detrazione.
A supporto di quanto affermato, si rileva, inoltre, che la direttiva 2006/112/CE non sembra porre sullo stesso piano quelle che l’Agenzia delle Entrate individua quali condizioni sostanziali e formali per il sorgere del diritto, in quanto la formulazione normativa, se da un lato individua nell’esigibilità una condizione per il sorgere del diritto alla detrazione (art. 167), dall’altra, quando richiede il possesso della fattura (art. 178), lo prevede non quale ulteriore condizione sospensiva per il sorgere del diritto stesso, ma piuttosto come condizione per esercitare un diritto sorto con l’esigibilità.
La formulazione della direttiva appare, dunque, in linea con la lettera dell’art. 1 del DPR 100/98, rafforzando così la tesi della non sanzionabilità del comportamento descritto.