Pubblicati i decreti relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti

Di Massimo NEGRO

Con due decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze firmati il 30 gennaio scorso e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 di ieri, 6 febbraio, è stata prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per la precompilazione dei modelli 730 e REDDITI PF, secondo quanto previsto dal DLgs. 21 novembre 2014 n. 175.

In particolare, la trasmissione telematica si estende ai dati riguardanti:
– le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, in via obbligatoria e a regime;
– le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, in via sperimentale e facoltativa.
Le nuove comunicazioni si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF, da rendere disponibili entro il prossimo 16 aprile.
Il termine per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; la prima scadenza sarà quindi già entro fine mese.

Nello specifico, gli asili nido di cui all’art. 70 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, pubblici e privati, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dai genitori, a partire dall’anno 2017, con riferimento a ciascun figlio iscritto, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all’art. 1, comma 630 della L. 27 dicembre 2006 n. 296. Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all’Agenzia va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.

La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i dati dei rimborsi delle rette, erogati nell’anno precedente, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido e con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, già contenuti nella Certificazione Unica.

Più articolata la disciplina riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche a determinati soggetti, che costituiscono oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prevista in via sperimentale con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, si applica, in via facoltativa, alle:
– ONLUS di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
– associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della L. 383/2000;
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

La comunicazione riguarda l’ammontare delle:
– erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente, effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
– erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Regime sperimentale per le erogazioni liberali

Considerata la sperimentalità dell’adempimento riguardante le erogazioni liberali, viene stabilito che nonsono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis del DLgs. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Sia con riferimento alle rette degli asili nido che alle erogazioni liberali, le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; sul relativo sito sono però già disponibili le bozze delle specifiche tecniche.
In relazione alle erogazioni liberali, al termine del periodo di sperimentazione saranno verificati i risultati ottenuti e, con successivo decreto, saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d’imposta.