Nemmeno la derivazione rafforzata consente di attribuire rilievo al criterio del costo

Di Luca FORNERO

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, ai fini IRES le commesse pluriennalidevono essere valutate, in ogni caso, sulla base dei corrispettivi pattuiti, anche se contabilmente è applicato il criterio del costo.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018.

Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 11 c.c., “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”.
Pertanto, contabilmente dette rimanenze possono essere valutate:
– sia con il criterio “generale” del costo previsto dall’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. (c.d. metodo della commessa completata);
– sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, ancorché superiore al costo (c.d. metodo della percentuale di completamento).

Nella determinazione del reddito d’impresa, invece, la valutazione delle commesse di durata ultrannuale deve avvenire sulla base dei corrispettivi pattuiti (art. 93 comma 2 del TUIR). Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati avanzamento lavori (SAL) la valutazione avviene sulla base dei corrispettivi liquidati.
Infatti, con riferimento alle commesse la cui esecuzione ha avuto inizio dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (2007, per i soggetti “solari”), non è più possibile, ai fini fiscali, valutare le opere di durata ultrannuale al costo e, conseguentemente, rinviare l’imputazione dei corrispettivi all’esercizio nel quale le opere sono consegnate e i servizi ultimati, con differimento dell’utile fino al completamento della commessa.

In seguito all’introduzione del principio di derivazione rafforzata, era sorto il dubbio che, per i soggetti che lo adottano, l’eventuale valutazione contabile con il criterio della commessa completata assumesse rilievo anche ai fini fiscali.
Nell’ambito di Telefisco 2018, tale eventualità è stata esclusa dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il principio di derivazione rafforzata non disattiva le regole fiscali stabilite dall’art. 93 del TUIR in relazione alle commesse ultrannuali.
In altre parole, la valutazione contabile di tali commesse con il criterio della commessa completata non assume rilievo ai fini fiscali.

Necessario apportare una variazione in aumento nel modello REDDITI

Devono quindi ritenersi ancora validi i chiarimenti resi dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 129/2008, secondo la quale l’eventuale differenza tra l’ammontare fiscalmente rilevante (valutato in base ai corrispettivi pattuiti) e quanto iscritto a Conto economico (nel caso in cui si utilizzi il metodo della commessa completata) deve essere oggetto di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
In senso conforme, si sono pronunciati anche la circ. CNDCEC n. 21/IR/2010 e il documento CNDCEC novembre 2015 (§ 10).

Da ultimo, si ricorda che, per i soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR, è previsto l’obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.