Per i professionisti che non provvedono alle comunicazioni di irregolarità in materia, il prezzo minimo dell’oblazione è di 5.000 euro
Nell’ambito delle nuove norme antiriciclaggio, la sanzione minima, attraverso l’istituto dell’oblazione, è di 6.000 euro e colpisce sia chi emette assegni di 1.000 o più euro privi di clausola di intrasferibilità e chi li riceve, sia chi effettua pagamenti in contanti ultrasoglia e chi riceve tali dazioni. Per i professionisti che non provvedono alle comunicazioni di irregolarità in materia, il prezzo minimo dell’oblazione è di 5.000 euro.
Per molteplici infrazioni non si applica il cumulo giuridico, ma quello materiale.
È quanto si evince da un’attenta lettura delle nuove misure sanzionatorie antiriciclaggio in tema di inosservanza delle disposizioni di cui al novellato Titolo III del DLgs. 231/2007.
Da alcune settimane il MEF, attraverso le Ragionerie territoriali dello Stato, sta provvedendo alla contestazione di infrazioni e all’irrogazione di sanzioni sulla base del DLgs. 231/2007, così come modificato dal DLgs. 90/2017: in particolare, a fronte di assegni ultrasoglia privi di clausola di intrasferibilità.
La dizione che connota la contestazione è la seguente: “La S.V. si è resa responsabile della violazione dell’art. 49 comma 5 del DLgs. 231/2007, come modificato ed integrato dal DLgs. 90/2017 per aver trasferito la somma di euro … (1.000 o più) a mezzo di assegno bancario privo di clausola di intrasferibilità (di cui si allega copia). Tale infrazione è punibile, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del predetto decreto legislativo, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Ai sensi dell’art. 65comma 9 del DLgs. 231/2007, la parte potrà definire il procedimento amministrativo con il pagamento di euro 6.000 più euro 5 per il versamento”.
Contestazioni simili sono inviate anche per il mancato rispetto dei trasferimenti in contanti ultrasoglia (da 3.000 euro in poi).
Tali contestazioni danno l’occasione per chiarire le nuove regole che, dal 4 luglio 2017, vigono anche a livello sanzionatorio in tema di limitazioni all’uso di assegni ovvero del contante e dei titoli al portatore.
In particolare:
– la sanzione minima è di 3.000 euro e si applica anche in tema di oblazione. Tale sanzione minima si applica sia a chi effettua il pagamento o emette l’assegno privo di clausola sia a chi il pagamento o l’assegno riceve;
– l’oblazione (ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981) ha un costo di 6.000 euro (il doppio del minimo per chi commette l’illecito) e di 5.000 (1/3 del massimo) per chi, avendone l’obbligo, omette la comunicazione (e quindi anche per i professionisti);
– l’oblazione non è applicabile nel caso di violazioni di importo superiore a 250.000 euro e a chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione (art. 65 comma 9 del DLgs. 231/2007);
– non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66 (misure ulteriori) e 67 (criteri per l’applicazione delle sanzioni) del DLgs. 231/2007 per la graduazione e riduzione delle sanzioni, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente ad adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette;
– risulta ammissibile, anche in tema di violazioni in merito ad assegni e contanti, richiedere l’applicazione della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del DLgs. 231/2007. Entro la scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto sanzionatorio (30 giorni) è quindi legittimo chiedere al MEF la riduzione di un terzo della sanzione irrogata.
Va, infine, segnalato che anche le violazioni all’art. 49 del DLgs. 231/2007 soggiacciono alle norme del favor rei previste dall’art. 69 del DLgs. 231/2007, così come modificato dal DLgs. 90/2017.
Ne consegue, in primo luogo, che non sono più sanzionabili situazioni che, alla luce delle nuove norme, non costituiscono più violazioni (ad esempio, il pagamento di una fattura in unica soluzione di 2.000 euro nel momento in cui, ad esempio, tale pagamento risalisse al 2015, anno in cui la soglia non doveva superare i 1.000 o più euro).
In secondo luogo, alle condotte ancora oggi irregolari, ma poste in essere anteriormente al 4 luglio 2017, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie precedenti a tale data solo se più favorevoli. Conseguenza di ciò è che l’oblazione (se a loro più favorevole) potrà essere utilizzata dai professionisti anche per infrazioni attinenti al periodo in cui tale istituto non era loro applicabile.
Per un approfondimento sul tema, si rimanda a “Le sanzioni amministrative della nuova normativa antiriciclaggio” nel n. 11/2017 e al n. 1/2018 della rivista “Società e contratti, Bilancio e Revisione”.