Ai titoli acquisiti prima del 2016 si applica la disciplina fiscale previgente, anche se sono valutati con il criterio del costo ammortizzato

Di Silvia LATORRACA

Con la risoluzione n. 10 di ieri, 29 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito per la prima volta alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del principio di derivazione rafforzata, in specie in riferimento ai titoli valutati con il criterio del costo ammortizzato.

Si ricorda che, per effetto delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015, i titoli (sia iscritti tra le immobilizzazioni, sia nell’attivo circolante) devono essere rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato.
Al riguardo, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria, per effetto della quale le operazioni pregresse (già rilevate in bilancio al 1° gennaio 2016) potevano continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio (art. 12 comma 2 del DLgs. 139/2015).
In ogni caso, l’adozione prospettica del criterio del costo ammortizzato (soltanto in riferimento ai titoli iscritti in bilancio dal 1° gennaio 2016) costituiva una facoltà per l’impresa (documento OIC 20).

Nel caso oggetto della risoluzione di ieri, la società istante (che redige il bilancio in base alle disposizioni del codice civile) ha scelto di applicare il criterio del costo ammortizzato non solo ai titoli di debito acquistati dal 2016 ma anche con riferimento ai titoli acquisiti ante 2016, rilevando contabilmente tra gli utili (perdite) portati a nuovo del bilancio 2016 la differenza tra il valore dei titoli iscritti nel bilancio 2015 e il valore dei titoli calcolato al costo ammortizzato alla data di prima applicazione.

L’art. 13-bis del DL 244/2016 (conv. L. 19/2017), nel recepire le nuove modalità di rappresentazione contabile, ha esteso il principio di derivazione rafforzata (art. 83 comma 1 del TUIR) anche ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, con il conseguente riconoscimento fiscale dei “criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio” previsti dai principi contabili.
La ris. 10/2018 ha evidenziato che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 83 del TUIR, la rappresentazione contabile dei titoli basata sul costo ammortizzato assume rilevanza fiscale.

L’art. 13-bis comma 5 del DL 244/2016 convertito ha stabilito, peraltro, che le nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (2016, per i soggetti “solari”) e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale previgente, devono quindi coesistere i seguenti tre requisiti:
– le operazioni risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio 2015 in modo differente rispetto a quanto previsto dalla norma fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
– le operazioni continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
– i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevanti fiscalmente secondo le “nuove disposizioni”, determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

Si tratta, cioè, di operazioni che – nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla derivazione rafforzata – sarebbero assoggettate a regole fiscali “confliggenti” con quelle in vigore nel precedente regime, cosicché si potrebbero determinare salti o duplicazioni d’imposta.

Ad avviso della risoluzione n. 10/2018, le condizioni riportate si verificano nel caso in esame.
In particolare, la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso dei titoli obbligazionari, o le altre componenti reddituali connesse ai medesimi titoli, che hanno assunto rilevanza fiscale nei periodi precedenti al 2016 lungo la durata dei titoli (così come ripartiti contabilmente) continuerebbero ad essere fiscalmente rilevanti dal 2016, poiché ricompresi nel tasso di interesse effettivo (in ragione della differente rilevazione).

Di conseguenza, in presenza di un portafoglio titoli valutato contabilmente in maniera univoca con il criterio del costo ammortizzato, ai fini fiscali:
– i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della società negli esercizi successivi devono essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente;
– per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016, viene recepito il criterio del costo ammortizzato.

In tale contesto, si pone, inoltre, la necessità di individuare a quale “portafoglio” – ossia ai titoli acquisiti ante 2016 ovvero a quelli acquisiti dal 2016 – imputare le operazioni di vendita dei titoli poste in essere a partire dal 2016.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di titoli fungibili aventi le medesime caratteristiche e in mancanza di disposizioni normative specifiche, appare ragionevole adottare un criterio proporzionale, attribuendo, in ciascun periodo d’imposta, la vendita dei titoli in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascuno dei due “portafogli” e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.

Qualora, ad esempio, la società detenga 255.000 titoli obbligazionari (di cui 115.000 acquisiti ante 2016 e 140.000 acquisiti nel 2016) e a fine 2016 ne siano venduti 35.000, la vendita deve essere attribuita:
– per 15.784 (115.000/255.000 = 45,10% x 35.000) ai titoli acquisiti ante 2016 che, quindi, dopo la cessione risulteranno pari a 99.216 (115.000 – 15.784);
– per 19.216 (140.000/255.000 = 54,9% x 35.000) ai titoli acquisiti nel 2016 che, quindi, dopo la cessione risulteranno pari a 120.784 (140.000 – 19.216).