Secondo CNDCEC e Confindustria, il socio dovrebbe indicare formalmente se l’importo versato è un prestito o un investimento
Continua la collaborazione tra il CNDCEC e Confindustria. Ieri è stato infatti pubblicato il secondo contributo in tema di novità in materia di bilancio, che tratta il patrimonio netto e segue la pubblicazione del primo lavoro “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del DLgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” del marzo 2017, dando continuità al progetto.
Il documento “Patrimonio netto” – come dichiarato da Raffaele Marcello consigliere del CNDCEC con delega ai Principi contabili e di valutazione, e Francesca Mariotti, Direttrice dell’Area politiche fiscali di Confindustria – “ha l’obiettivo di offrire alle imprese e agli operatori un valido supporto nella gestione di operazioni e fatti aziendali di non sempre facile contabilizzazione; affronta diverse tematiche, come l’emissione e la gestione dei prestiti obbligazionari convertibili, la correzione di errori, le operazioni sulle azioni proprie”.
Il tema è particolarmente interessante a seguito delle diverse novità intervenute che hanno riguardato proprio il patrimonio netto: dall’introduzione della riserva negativa per le azioni proprie alla riserva relativa al fair value dei derivati di flussi finanziari attesi.
Un tema di rilievo è certamente la qualificazione delle riserve, che possono essere distinte, in via strumentale ai fini perseguiti dal documento, secondo diverse prospettive, in:
– disponibili o indisponibili, a seconda dell’utilizzo consentito dal legislatore per l’esecuzione di determinate operazioni societarie. Ai fini della rappresentazione in Nota integrativa, si distingue tra utilizzo per: aumento (gratuito) di capitale; copertura delle perdite; distribuzione ai soci, a cui può essere associato il rimborso della partecipazione in caso di recesso;
– distribuibili o non distribuibili, a seconda del regime di erogazione delle stesse ai soci, fissato dal legislatore o dallo statuto. La distribuzione delle riserve pone importanti temi di fiscalità su cui avremo modo di tornare in sede di analisi delle specifiche riserve, a seconda che si qualifichino come riserve di utili o di capitale;
– di utili o di capitale, a seconda che siano state costituite per mezzo di accantonamenti di utili o per mezzo di conferimenti di capitale. Per tale motivo, normalmente le riserve di utili trovano la loro origine in sede di approvazione del bilancio, mentre le riserve di capitale sono accantonate durante l’esercizio; valgono le considerazioni fiscali del punto precedente;
– in sospensione di imposta e non, a seconda che la riserva sia soggetta o meno a tassazione in caso di distribuzione o comunque di utilizzo.
Il documento, in allegato, riporta uno schema sinottico sull’origine, utilizzo e problematiche contabili delle componenti di patrimonio netto.
Con riferimento al diffuso tema dei versamenti da parte dei soci, il documento sottolinea che al fine di un corretto inquadramento contabile dei contratti di finanziamento, il redattore del bilancio deve verificare se il prestito sia stato erogato con la finalità di:
– finanziamento, con obbligo di restituzione, come descritto dall’OIC 19 ”Debiti”;
– investimento nel capitale di rischio della società controllata, come descritto dall’OIC 28 “Patrimonio Netto”.
È la volontà del socio che ne determina la finalità. Di conseguenza, il documento sottolinea che si ritiene opportuno che “il socio, al più tardi nel momento in cui versa indichi formalmente (mediante comunicazione scritta inviata alla società, avente possibilmente data certa o mediante dichiarazione resa – direttamente o per il tramite dei propri rappresentanti – nel corso dell’adunanza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci nella quale il ricorso a tale dotazione finanziaria è stato deliberato) se l’importo versato rappresenti un prestito o un investimento”.
Nel caso di finanziamento, naturalmente, ne deriva l’esigenza di applicare il costo ammortizzato. A questo proposito, in considerazione delle difficoltà operative che si originano in caso di mancata indicazione della scadenza del finanziamento, o in caso di finanziamenti a breve continuamente rinnovati, il documento, indicando l’esigenza di valutazione “caso per caso”, auspica “un intervento più esaustivo di OIC sul tema della distinzione tra poste rappresentative di debito e poste rappresentative di patrimonio netto”.