Giurisprudenza altalenante, ma non può esserci piena discrezionalità degli uffici

Di Dario AUGELLO

Resta incerta la possibilità di definire in via agevolata nella misura di un terzo le sanzioni per omesso versamento o ritardato pagamento dell’imposta iscritta a ruolo a titolo definitivo (sanzione del 30% di ogni importo non versato: art. 13 del DLgs. 471/97).

L’art. 17 comma 3 del DLgs. 472/97 sembra vietare infatti la definizione agevolata delle sanzioni irrogate dall’ufficio all’esito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e IVA.
La preclusione si applica qualora il contribuente, raggiunto dall’avviso bonario ex artt. 36-bis del DPR 600/1973 o 54-bis del DPR 633/1972, non definisca le sanzioni nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità con il pagamento in misura ridotta (art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97).

Si pensi però all’eventualità che l’ufficio accertatore non notifichi l’avviso bonario, ma iscriva direttamente a ruolo la sanzione, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che dichiara inutile l’invio dell’avviso bonario, quando la liquidazione è meramente cartolare, ovvero non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (da ultimo Cass. 12 aprile 2017 n. 9463).
In questo caso è dubbio se spetti al contribuente la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni, che in verità risultano già iscritte a ruolo nel momento in cui egli ne viene a conoscenza mediante la notifica della cartella di pagamento.

Altra fattispecie è quella in cui le sanzioni per omesso versamento o ritardato pagamento siano contestate in corso di verifica fiscale e quindi al di fuori del controllo automatizzato.
Anche in questo caso è dubbio se spetti al contribuente la possibilità di definire le sanzioni in via agevolata prestando acquiescenza all’eventuale atto di contestazionedella sanzione, per la ragione che non è prevista la notifica di una comunicazione di irregolarità.
Una parte della giurisprudenza (Cass. 23 settembre 2016 n. 18682) è incline a riconoscere in ogni caso la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni, per il motivo che altrimenti si darebbe luogo a una discriminazione collegata a diverse modalità procedurali e pertanto ingiustificata.

Altra parte della giurisprudenza (Cass. 19 maggio 2017 n. 12645) asserisce invece che il legislatore avrebbe inteso vietare in generale la definizione agevolata delle sanzioni per omesso versamento o ritardato pagamento dell’imposta in ragione della gravità della violazione, con questa unica eccezione: il caso in cui la contestazione origini dal controllo automatizzato della dichiarazione e sia prevista la notifica della comunicazione di irregolarità (quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione).

Il caso in cui la violazione sia constatata in corso di verifica oppure non sia applicabile il controllo automatizzato sembra di più facile soluzione: il contribuente dovrebbe essere messo in condizione di definire la sanzione in via agevolata prestando acquiescenza all’atto di contestazione o irrogazione della sanzione, perché la preclusione dell’art. 17, comma 3, ultimo periodo del DLgs. 472/1997 si applica unicamente alle sanzioni iscritte a ruolo a titolo definitivo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione e non previamente definite entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso bonario con il pagamento in misura ridotta (art. 2, comma 2 del DLgs. 462/1997).

Diverso è il caso in cui sia omessa la comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato. Da un canto, la mancata notifica dell’avviso bonario, quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è censurabile sul piano della nullità della liquidazione automatica (art. 6, comma 5 della L. 212/2000).

Ravvedimento inibito dall’avviso bonario

Dall’altro canto, l’omessa notifica dell’avviso bonario per assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione espone il contribuente all’obbligo di pagamento della sanzione in misura piena.
Per questo motivo, salvo avallare una discriminazione di trattamento in funzione della presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, sarebbe più opportuno consentire sempre la definizione agevolata delle sanzioni in caso di omesso versamento o ritardato pagamento dell’imposta (allo stato attuale mediante l’impugnazione della cartella di pagamento o dell’atto sanzionatorio, che non rechino per iscritto le modalità di definizione agevolata).

In alternativa, immaginando che l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria fosse subordinata al principio di sussidiarietà di derivazione europea, sarebbe auspicabile che l’ufficio, dopo aver constatato l’omesso versamento o ritardato pagamento dell’imposta a seguito di una liquidazione meramente cartolare, notifichi al contribuente un invito a comparire ex art. 32 del DPR 600/1973 o il processo verbale di constatazione ex L. 4/1929, anziché iscrivere direttamente a ruolo la sanzione o emettere un atto di contestazione, al fine di consentirgli di ravvedere la violazione con la riduzione delle sanzioni (art. 13 del DLgs. 472/97).