Per il Ddl. di conversione del DL 148/2017 le agevolazioni vigenti prima dell’entrata in vigore del DLgs. 117/2017 si applicheranno sino a fine anno

Di Francesco NAPOLITANO e Paola RIVETTI

All’interno del più ampio panorama delle detrazioni/deduzioni esistenti a favore degli enti non profit, l’art. 83 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) individua – in particolare – detrazioni e deduzioni per i soggetti che effettueranno erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, nei confronti degli Enti del Terzo settore (ETS), a condizione che questi dichiarino la propria natura non commerciale all’atto dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), previsto dall’art. 45 del Codice.
Le erogazioni in denaro dovranno essere effettuate con mezzi tracciabili per il tramite di banche o uffici postali, ovvero attraverso altri sistemi previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari).

La norma amplia la detraibilità/deducibilità per tali erogazioni, per favorire lo sviluppo di tutti gli enti che vorranno iscriversi nel Runts e per sostenere le formazioni sociali dedite ad attività di utilità sociale e solidarietà, nello spirito della norma di cui al citato DLgs. 117/2017. Di più, nel caso in cui le predette liberalità in denaro o natura supereranno il reddito complessivo, l’eccedenza sarà riportabile in aumento delle ulteriori deduzioni per gli esercizi successivi, ma non oltre il quarto e nel limite del reddito complessivo per anno (comma 2).

L’entrata in vigore delle agevolazioni sopra sinteticamente esposte è disposta dall’art. 104 comma 1 del Codice, secondo cui “le disposizioni di cui agli articoli (…) 83 (…) e dell’art. 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X secondo quanto indicato al comma 2 [dell’art. 104], alle [ONLUS] iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato [OdV] iscritte nei registri (…) e alle associazioni di promozione sociale [APS] iscritte nei registri nazionali (…)”.

In altri termini, le agevolazioni ex art. 83 del Codice si applicano alle ONLUS, alle OdV e APS per tutto il periodo che va dal 1° gennaio 2018 fino al periodo d’imposta nel quale entrerà in vigore tutto l’articolato normativo previsto dal Titolo X del Codice stesso, riguardante il “Regime fiscale degli Enti del Terzo Settore”. Di conseguenza, poiché le nuove disposizioni di cui all’art. 83 riguardano esclusivamente le ONLUS, OdV e APS, tutti gli altri enti non commerciali – per il predetto periodo transitorio – continueranno ad essere regolati dalle norme del TUIR vigenti, come ad esempio le erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 15 comma 1 lett. i-ter) del TUIR).

Corrispondentemente all’introduzione di tali nuove agevolazioni, l’art. 102, comma 1, lettere e), f) e g) del Codice interviene sulle precedenti norme che regolano la detrazione e la deduzione delle erogazioni liberali – artt. 15 comma 1 lettere i-bis) e i-quater) e 100comma 2 lettera l) del TUIR – abrogandole dalla data di emanazione del Codice, ossia dal 3 agosto 2017. Tale decorrenza aveva creato incertezze poiché una sua applicazione letterale avrebbe determinato la formazione di un vuoto normativo per il residuo periodo del 2017, ragion per cui erano state proposte diverse interpretazioni volte ad estendere le predette agevolazioni a tutto il 2017.

Sul punto interviene il legislatore in sede di conversione del DL 148/2017 introducendo un’apposita disposizione interpretativa. Il nuovo art. 5-bis introdotto con il Ddl. di conversione del citato decreto legge, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera (A.C. 4741) dispone che l’art. 104 del Codice del terzo settore “si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore” del Codice stesso. “Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo decreto [..] continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”.

Per tutti gli ETS che si iscriveranno nel Runts, la norma di cui all’art. 83 varrà dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea rilascerà l’autorizzazione (ex art. 101 comma 10 del Codice), periodo dal quale la qualifica di ONLUS sparirà.

Oltretutto, è lo stesso comma 3 dell’art. 83 che dispone che l’applicazione è condizionata alla dichiarazione di essere ente non commerciale, e ciò sarà possibile soltanto quando sarà istituito il Runts, con tutta la tempistica che richiederà.
In base alla ricostruzione sopra effettuata, l’art. 83 del DLgs. 117/2017 risulta:
– applicabile dal 1° gennaio 2018 a ONLUS, OdV e APS e fino all’anno d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea;
– applicabile dall’anno d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione Europea per tutti gli ETS iscritti nel Runts.