La riduzione dell’aliquota al 24% dal 2017 può rendere il metodo particolarmente conveniente

Di Luca FORNERO

In alternativa al metodo storico (basato sui dati riportati nel modello REDDITI 2017 o nella dichiarazione IRAP 2017), gli acconti d’imposta possono essere calcolati con il metodo previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.

In proposito, come ricordato dalla circolare Assonime n. 39/2008 (§ 3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme (cfr., da ultimo, la circ. Assonime n. 17/2017, § 4.3), nel senso che, per esempio, come spesso accade:
– in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
– in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.

Resta, ovviamente, ferma la necessità che i versamenti in acconto risultino congruirispetto ad almeno uno dei suddetti parametri (storico o previsionale).

Se si adopera il metodo previsionale, l’imposta che si ritiene dovuta per il 2017 va calcolata tenendo conto delle disposizioni applicabili nel medesimo anno: naturalmente, vanno considerate non solo quelle che comportano un vantaggio per il contribuente, potendo queste essere “controbilanciate” (in tutto o in parte) da modifiche “peggiorative” che rilevano ai fini della determinazione dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2017.

In ambito IRES, tra le disposizioni che possono rendere conveniente il previsionale, si ricordano:
– la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 27,5% al 24% (in pratica, l’IRES presunta 2017, sulla quale commisurare l’acconto, deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 24% e non del 27,5%);
– l’introduzione dei c.d. iper-ammortamenti (maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni ad alto contenuto tecnologico ai fini dell’ammortamento);
– la possibilità di cedere infragruppo le perdite fiscali anche al di fuori delle ipotesi di consolidato fiscale (si veda “Le perdite fiscali cedute infragruppo riducono l’acconto IRES” del 14 novembre 2017).

Spese di formazione deducibili fino a 10.000 euro annui

Riguardo all’IRPEF, oltre alle disposizioni in materia di reddito d’impresa che rilevano anche ai fini di tale imposta (es. iper-ammortamenti), si segnalano:
– l’esclusione da imposizione dei redditi fondiari di coltivatori diretti e IAP per gli anni 2017, 2018 e 2019;
– i nuovi limiti di deducibilità delle spese di formazione per gli esercenti arti e professioni, applicabili dal 2017.

Con riferimento al secondo punto, in particolare, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro.
Fino al 2016, le suddette spese erano deducibili nella misura del 50% del loro importo.