L’Agenzia ha fornito chiarimenti in materia e precisato che sono salvi i comportamenti finora adottati prima dell’emanazione della circolare n. 27

Di Simonetta LA GRUTTA

L’Agenzia delle Entrate, con l’attesa circolare n. 27 pubblicata ieri, ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dal DL 50/2017 alla disciplina della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2017. Tale documento di prassi si pone in continuità con le indicazioni della circ. n. 15/2015, che restano valide, in relazione alle norme ancora in vigore.

La circolare riconosce l’esistenza dell’incertezza normativa in sede di prima applicazione e, attuando i principi dello Statuto del contribuente, conferma la non sanzionabilità dei comportamenti difformi ai chiarimenti, anteriormente all’emanazione del documento di prassi, purché l’imposta sia stata assolta, seppure con modalità irregolari.

Con riferimento all’ambito soggettivo, l’Agenzia ha fornito valide precisazioni sui criteri da seguire per individuare gli acquirenti a cui si applica l’istituto.
Per le P.A., la platea corrisponde a quella dei soggetti nei cui confronti vi è obbligo di emissione della fattura elettronica, cioè: soggetti di cui all’art. 1, comma 2 del DLgs. n. 165/2001; soggetti indicati nell’elenco ISTAT ex L. 196/2009; amministrazioni autonome di cui all’art. 1, comma 209 della L. 244/2007. Quanto all’elenco ISTAT, si specifica che un’unità istituzionale è classificata come P.A., indipendentemente dal fatto che sia un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato, purché sia di proprietà (o sia amministrata o controllata) da una P.A. e non sia un ente “market” (ossia non venda sul mercato o venda a prezzi “non economicamente rilevanti”).

Le tre categorie prima richiamate presentano ampie aree di sovrapposizione, ma non coincidono completamente, per cui, ai fini dell’esatta individuazione deve farsi riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’IPA (www.indicepa.gov.it), con la sola esclusione dei “Gestori di pubblici servizi”. Deve notarsi che l’accreditamento IPA, seppure obbligatorio, è demandato alla libera iniziativa del soggetto interessato, che risulterà sanzionabile qualora non avrà né richiesto l’accreditamento, né comunicato al suo fornitore lo status di soggetto destinatario delle norme in materia di split payment. Nulla invece dovrebbe potersi eccepire, in tali casi, al fornitore.

Con riferimento alle società, l’art. 5-ter del decreto attuativo 23 gennaio 2015 prevede che, tra le società controllate, rientrino le società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle P.A. centrali e/o locali di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, lett. a) e b) del DPR 633/72 e/o da società da queste controllate. A tale riguardo, l’Agenzia precisa che il “controllo congiunto di diritto” ex art. 2, comma 1, lett. b) del DLgs. 175/2016 sussiste nel caso in cui per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Il richiamato requisito non è integrato nel caso di “controllo analogo congiunto” ex art. 2, comma 1, lett. d) del DLgs. 175/2016.
Non rientrano, pertanto, nella disciplina dello split payment le società per le quali sussistono solo partecipazioni minoritarie, che, sommate, superano la percentuale del 50% (come già chiarito in precedenza).

In ogni caso, l’appuramento della riferibilità a una data società delle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 deve essere compiuto per il tramite degli elenchi che il Dipartimento delle Finanze pubblica sul proprio sito. L’inclusione di un soggetto in uno di detti elenchi ha, infatti, effetto costitutivo. In sede di prima applicazione, occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati il 31 ottobre 2017, nella loro versione definitiva e corretta. Stante la recente pubblicazione degli elenchi definitivi, l’Agenzia ritiene che il rilascio da parte dell’acquirente dell’attestazione di cui al comma 1-quater dell’art. 17-tersia ormai da ritenersi superata. Qualora tuttavia detta attestazione sia rilasciata, essa dovrà trovare corrispondenza alle risultanze degli elenchi definitivi, altrimenti dovrà considerarsi priva di effetti giuridici.

Escluse le cessioni agli esportatori abituali e le operazioni permutative

Quanto all’ambito oggettivo, in continuità con i principi espressi con la circ. n. 15/2015, lo split payment si applica alle sole operazioni certificate con emissione di fattura; ne restano, dunque, escluse le operazioni per le quali sono emessi, alternativamente, ricevuta fiscale, scontrino fiscale o non fiscale, fattura semplificata, come pure quelle esonerate dall’obbligo di certificazione perché annotate direttamente nel registro dei corrispettivi. Ciò vale anche se, dopo gli adempimenti sopra richiamati, è emessa fattura ai fini della documentazione del costo e dell’IVA assolta.

Escluse, inoltre, le operazioni per le quali l’acquirente si avvale del regime previsto per gli esportatori abituali, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72, e per le quali permane il regime di non imponibilità, e le operazioni permutative, poiché l’attribuzione di denaro – sia pure a solo titolo di IVA – che l’applicazione dello split payment comporterebbe si porrebbe in contrasto con l’istituto di cui all’art. 1552 c.c. L’art. 17-terdel DPR 633/72 è invece applicabile agli eventuali conguagli in denaro previsti dall’operazione permutativa.
Le operazioni rese a favore dei dipendenti di una P.A. o di una società sono soggette alla disciplina dello split payment solo se la relativa fattura è emessa e intestata alla P.A./società e non nei confronti del dipendente.

La circ. n. 27/2017 contiene chiarimenti anche su esigibilità dell’imposta, emissione delle note di variazione, determinazione dell’acconto IVA e rimborsi d’imposta, argomenti su cui avremo modo di ritornare.

Con effetto dal 1° gennaio 2018, si renderanno operative le ulteriori modifiche – che ampliano nuovamente l’ambito soggettivo – intervenute a opera del DL 148/2017, in corso di conversione. Tali modifiche esulano, tuttavia, dalla trattazione del circolare pubblicata ieri.