Il Ddl. di bilancio 2018 prevede ancora una proroga dell’agevolazione con imposta sostitutiva all’8%
La bozza del Ddl. di bilancio 2018 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001.
Laddove dovesse essere approvato il testo approdato in Senato, quindi, anche per il 2018sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della nota facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2018:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Riguardo, poi, all’opportunità di optare per il regime di rideterminazione del costo, si osserva che anche il Ddl. di stabilità 2018 prevede l’applicazione dell’aliquota unica dell’8% (introdotta già a partire dalla proroga della rivalutazione prevista per il 2016).
L’opportunità di avvalersi della proroga della rivalutazione delle partecipazioni deve essere valutata anche alla luce delle novità contenute nel Ddl di bilancio 2018 in materia di capital gain. Infatti, sono previste modifiche finalizzate ad assoggettare a tassazione nella misura del 26% tutte le plusvalenze su partecipazioni realizzate dai soggetti non imprenditori, sottraendo quindi le plusvalenze di natura qualificata dalla tassazione progressiva IRPEF.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione, resta fermo che sarà possibile:
– detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
– oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Al riguardo, si ricorda che, prima dell’incremento delle aliquote delle imposte sostitutive, la rivalutazione “al ribasso” consentiva sempre di non versare nulla in quanto, a parità di aliquote, l’imposta precedentemente versata si detraeva da quanto dovuto in relazione alla nuova rivalutazione.
Ad oggi, invece, con l’incremento dell’aliquota dal 4% all’8% può accadere che un’eventuale rivalutazione al ribasso generi un’ulteriore imposta a debito per il contribuente.
Si pensi a un terreno rivalutato nel 2014 con un valore di perizia di 100.000 euro e un’imposta versata di 4.000 euro. Nel caso in cui nel 2018 il valore del terreno si riducesse a 60.000 euro e il contribuente decidesse di effettuare la rivalutazione al ribasso, egli dovrebbe corrispondere (60.000 x 8%) – 4.000 = 800 euro.
Tuttavia, questo discorso riguarda più che altro i terreni. Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.