Tale anomalia, secondo la Cassazione, può essere sintomatica dell’inattendibilità della contabilità
Il conto cassa negativo può essere validamente posto a fondamento dell’accertamento in rettifica mediante l’utilizzo del metodo induttivo ex artt. 39, comma 2, lett. d) del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.
È questo, in sostanza, l’insegnamento ricavabile dalla sentenza della Cassazione n. 25289, depositata ieri.
Nella vicenda in esame, una società presentava un conto cassa negativo non coerente con la situazione ricavabile dall’analisi degli estratti conto bancari. Da tale incongruenza era stata desunta l’inattendibilità delle scritture contabili e, dunque, la presenza di ricavi occulti.
Con riferimento a tale profilo, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando le voci di spesa di entità superiore a quella degli introiti registrati, non solo costituisce un’anomalia contabile, ma fa altresì presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (Cass. 4 gennaio 2017 n. 123, Cass. 31 maggio 2011 n. 11988).
Nella stessa ottica, la Corte di Cassazione ritiene inoltre che la presenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria, nonostante la presenza di una contabilità formalmente regolare, legittimi l’accertamento (Cass. 20 gennaio 2017 n. 1530).
L’elemento di novità desumibile dalla pronuncia in commento, però, riguarda la tipologia di accertamento ritenuto validamente utilizzabile.
Infatti, mentre nei citati precedenti ad essere avallato (almeno da quanto si desume dalle sentenze) era spesso l’accertamento analitico-induttivo, la sentenza di ieri si riferisce all’accertamento mediante il metodo induttivo (ciò lo si nota dalle norme richiamate in sentenza).
Tale difformità non è di poco conto, in quanto quest’ultimo metodo è caratterizzato dal minor rigore con cui l’ufficio è legittimato alla ricostruzione del reddito ed è, dunque, potenzialmente più lesivo dei diritti del contribuente.
È bene ricordare, infatti, che nelle ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria decida di ricostruire il reddito con il metodo induttivo essa possa, tra l’altro, fare ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72).
Una volta chiarito ciò, è opportuno rammentare che il metodo induttivo impone la presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art. 39 comma 2 del DPR 600/73 e che, fra di esse, viene annoverata l’inattendibilità della contabilità.
Visto che il conto cassa rientra fra le scritture contabili (“ancorché non obbligatorie”, precisa la Cassazione) idonee ad essere utilizzate ai fini dell’accertamento e che, con le medesime finalità, possono essere utilizzati i movimenti bancari, i giudici di legittimità concludono per la legittimità dell’accertamento in rettifica.
Alla luce di tale considerazione, in conclusione, si può ipotizzare che l’anomalia riscontrabile in un conto cassa aziendale negativo legittimi un accertamento induttivoessendo sintomatica di inattendibilità della contabilità.