Tra le misure del DL 148/2017, la parziale sterilizzazione dell’incremento dell’IVA e l’estensione dello split payment

Di MIRCO GAZZERA E SIMONETTA LA GRUTTA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il testo del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigente indifferibili”, in vigore già da ieri.
Fra le novità si segnalano la parziale sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA per l’anno 2018 unitamente a una riduzione delle maggiori entrate nette, previste per l’anno 2019, dall’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. È stato ridefinito, inoltre, l’ambito di applicazione del meccanismo dello “split payment” (art. 17-ter del DPR 633/72) coinvolgendo tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione (si veda “Estensione dello split payment a tutte le controllate della P.A.” del 14 ottobre 2017).

L’art. 5 del decreto legge in esame interviene sull’art. 1, comma 718, lett. a) della L. 23 dicembre 2014 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 9 del DL 24 aprile 2017 n. 50 (conv. L. 96/2017), prevedendo che l’aliquota IVA del 10% sia incrementata dell’1,14% (anziché dell’1,5%) dal 1° gennaio 2018 e di un ulteriore 0,86% (anziché di un ulteriore 0,5%) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il decreto legge non è intervenuto invece sull’art. 1, comma 718, lett. b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190, il quale prevede che a partire dal 2018 l’aliquota IVA ordinaria si incrementi dal 22% al 25%. Sul fronte dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’accisa sul gasolio usato come carburante, il decreto legge ha ridotto le maggiori entrate nette, attese per l’anno 2019, da 350 milioni di euro a 10 milioni. Il gettito atteso per gli anni successivi, invece, resta fissato a 350 milioni di euro per ciascuna annualità.

A fronte della descritta situazione si segnala, tuttavia, che nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2017 n. 50 è stato reso noto che l’aumento delle aliquote IVA previsto nel 2018 “sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate con la legge di bilancio”. Nel successivo comunicato stampa del 16 ottobre 2017 n. 51 è stato in effetti confermato che nel disegno di legge di bilancio 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri, è prevista la completa neutralizzazione delle clausole di salvaguardia. Ne consegue, pertanto, che gli aumenti delle aliquote IVA e delle accise dovrebbero alla fine essere scongiurati (si veda “Via libera del Governo alla legge di bilancio 2018, vale 20,4 miliardi” di oggi).

Per l’allargamento dello split payment previsto anche un decreto attuativo

L’art. 3 del decreto legge in esame, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018, “riscrive” l’elenco di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72 (introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 24 aprile 2017 n. 50 conv. L. 21 giugno 2017 n. 96) prevedendo che il meccanismo dello “split payment” si applichi:
– lett. 0a): agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
– lett. 0b): alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
– lett. a): alle società controllate “di fatto” (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c. ), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
– lett. b): alle società controllate direttamente o indirettamente, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. ), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c);
– lett. c): alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b);
– lett. d): alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

Il comma 2 dell’art. 3 del decreto legge esaminato prevede che le modalità di attuazione delle norme sopra citate, aventi effetto a partire dal 1° gennaio 2018 e applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura a dalla stessa data, saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.