L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve procedere al ragguaglio per omogeneità anche della media degli investimenti pregressi

Di Pamela ALBERTI

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 121 di ieri, 9 ottobre 2017, fornisce indicazioni in merito alla corretta determinazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 nel caso in cui venga modificato l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare.
È il caso, ad esempio, di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusuradell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta: 1° gennaio 2015-31 agosto 2015 e 1° settembre 2015-31 agosto 2016.

In base al comma 1 del citato art. 3, il credito d’imposta in esame spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
L’Agenzia chiarisce che, nel caso ipotizzato, il primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione risulta essere quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. Assumono, cioè, rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell’esercizio sociale.

La media degli investimenti pregressi va, quindi, determinata avendo riguardo ai periodi di imposta (all’epoca, coincidenti con l’anno solare) 1° gennaio-31 dicembre 2012, 2013 e 2014. Infatti, come specificato nella circolare n. 5/2016, il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione.
Quindi, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi.

L’Agenzia precisa, inoltre, che i contribuenti che abbiano eventualmente adottato soluzioni interpretative difformi – ad esempio, considerando come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, i periodi compresi tra il 1° settembre e il 31 agosto degli anni 2012, 2013 e 2014) – possono “recuperare” l’annualità presentando – ricorrendone i presupposti – una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 del DPR 322/98.

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 121 di ieri, 9 ottobre 2017, fornisce indicazioni in merito alla corretta determinazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 nel caso in cui venga modificato l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare.
È il caso, ad esempio, di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusuradell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta: 1° gennaio 2015-31 agosto 2015 e 1° settembre 2015-31 agosto 2016.

In base al comma 1 del citato art. 3, il credito d’imposta in esame spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
L’Agenzia chiarisce che, nel caso ipotizzato, il primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione risulta essere quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. Assumono, cioè, rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell’esercizio sociale.

La media degli investimenti pregressi va, quindi, determinata avendo riguardo ai periodi di imposta (all’epoca, coincidenti con l’anno solare) 1° gennaio-31 dicembre 2012, 2013 e 2014. Infatti, come specificato nella circolare n. 5/2016, il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione.
Quindi, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi.

L’Agenzia precisa, inoltre, che i contribuenti che abbiano eventualmente adottato soluzioni interpretative difformi – ad esempio, considerando come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, i periodi compresi tra il 1° settembre e il 31 agosto degli anni 2012, 2013 e 2014) – possono “recuperare” l’annualità presentando – ricorrendone i presupposti – una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 del DPR 322/98.

Agevolazione per sei periodi d’imposta

Quanto al periodo di applicazione dell’agevolazione, si ricorda che l’incentivo compete per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Nel caso ipotizzato, in cui il primo periodo agevolato è rappresentato dal periodo 1° gennaio 2015-31 agosto 2015, l’applicazione letterale della norma comporterebbe la possibilità di accedere al beneficio dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2021, cioè per sette periodi di imposta, atteso che il periodo 1° settembre 2020-31 agosto 2021, in quanto “in corso” alla data del 31 dicembre 2020, rientrerebbe fra quelli agevolabili ai sensi del comma 1 dell’art. 3.
Al riguardo, si fa rilevare che l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione disposto dalla norma corrisponde a complessivi sei periodi di imposta (ovvero a 72 mesi).

Pertanto, ferma restando la tempistica complessiva, così come programmata dal legislatore, al fine di garantire la corretta applicazione dell’agevolazione ed evitare anche ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese potenzialmente beneficiarie che si trovano a poter fruire dell’incentivo per sei periodi di imposta, nella fattispecie ipotizzata, qualora si intendesse accedere all’agevolazione relativamente al periodo 1° settembre 2020-31 agosto 2021 (vale a dire periodo in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1° settembre 2020-31 dicembre 2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021.
Anche in tal caso, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori messi a confronto, occorrerà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.

Quanto al periodo di applicazione dell’agevolazione, si ricorda che l’incentivo compete per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Nel caso ipotizzato, in cui il primo periodo agevolato è rappresentato dal periodo 1° gennaio 2015-31 agosto 2015, l’applicazione letterale della norma comporterebbe la possibilità di accedere al beneficio dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2021, cioè per sette periodi di imposta, atteso che il periodo 1° settembre 2020-31 agosto 2021, in quanto “in corso” alla data del 31 dicembre 2020, rientrerebbe fra quelli agevolabili ai sensi del comma 1 dell’art. 3.
Al riguardo, si fa rilevare che l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione disposto dalla norma corrisponde a complessivi sei periodi di imposta (ovvero a 72 mesi).

Pertanto, ferma restando la tempistica complessiva, così come programmata dal legislatore, al fine di garantire la corretta applicazione dell’agevolazione ed evitare anche ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese potenzialmente beneficiarie che si trovano a poter fruire dell’incentivo per sei periodi di imposta, nella fattispecie ipotizzata, qualora si intendesse accedere all’agevolazione relativamente al periodo 1° settembre 2020-31 agosto 2021 (vale a dire periodo in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1° settembre 2020-31 dicembre 2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021.
Anche in tal caso, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori messi a confronto, occorrerà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.