Tuttavia, è in corso l’aggiornamento del programma annuale del MEF, al fine di includervi anche tali materie
Il MEF ha pubblicato, sul sito istituzionale della revisione legale, 19 nuove FAQ dedicate alla formazione continua dei revisori, che assumono particolare rilevanza con l’approssimarsi della conclusione del primo anno di vigenza dell’obbligo.
Con riferimento alla determinazione dei singoli crediti formativi, viene chiarito che:
– vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione ai corsi equivale a un credito;
– è esclusa la possibilità di comunicare al Registro una frazione di credito (come, ad esempio, 0,5 crediti);
– per gli eventi con durata diversa da un numero intero di ore, l’ente formatore dovrà valutare se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza.
Viene inoltre ricordato che, salvo nei casi di proroghe espressamente previste da apposite disposizioni normative, l’ammontare minimo di 20 crediti annuali deve essere conseguito entro la fine dell’anno di riferimento e che non è possibile compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in un altro anno dello stesso triennio.
Una serie di FAQ è dedicata ai revisori iscritti nella sezione B del Registro (che include i cosiddetti “inattivi”): tali soggetti sono tenuti all’obbligo di formazione continua, mentre non devono preventivamente svolgere corsi specifici nei casi di assunzione di un nuovo incarico (com’era invece previsto dalla normativa previgente, in quanto l’obbligo della formazione non era estesa ai revisori inattivi).
Viene poi ribadito che sono esentati dall’obbligo formativo esclusivamente i revisori legali sospesi dal Registro, relativamente al periodo della sospensione. Non sono, pertanto, previsti esoneri nei casi di infermità, maternità, superamento di limiti di età o per coloro che hanno impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione i professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo di appartenenza.
Un’eccezione al criterio generale sopra descritto riguarda i revisori che intendono cancellarsi volontariamente dal Registro. Secondo il MEF, per tali soggetti, pur in assenza di specifiche disposizioni vigenti, viene meno l’obbligo formativo nell’anno di cancellazione.
Nell’ipotesi in cui il professionista volesse in un successivo momento iscriversi nuovamente al Registro, potrà comunque presentare una nuova istanza di iscrizione, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti, senza la necessità di sostenere ulteriori esami. A tal proposito, occorre tuttavia tener presente che nel regime antecedente al DLgs. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al Registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente (ad esempio, non era necessario essere in possesso del diploma di laurea). Prima di procedere alla cancellazione volontaria, è quindi consigliabile verificare l’effettiva possibilità di riscriversi (chiedendo eventualmente conferma al MEF).
Si ricorda, infine, che ad oggi i corsi in materia di revisione degli enti locali non sono validi, in quanto le relative materie non sono incluse nel programma formativo del MEF. Tale esclusione è essenzialmente riconducibile alla differente disciplina normativa della contabilità, dei bilanci e dei controlli, rispettivamente, della revisione legale e della revisione presso gli enti locali. Tuttavia, si legge nella risposta del MEF, “al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione, è in corso l’aggiornamento del suddetto programma annuale, al fine di includere anche le materie relative alla revisione degli enti locali”.