L’Agenzia ha aggiornato i software di compilazione e di controllo, ma restano criticità come nel caso dell’opzione per la cedolare secca

Di Stefano SPINA

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato ieri la versione 2.0.2 sia del software di compilazione che di quello di controllo del modello RLI da utilizzare per la registrazione e per gli adempimenti successivi relativi ai contratti di locazione e di affitto degli immobili.
Il nuovo programma, che riflette le modifiche apportate al modello dal provvedimento del 15 giugno 2017 n. 112605, fin da subito ha evidenziato lacune che, in taluni casi, hanno impedito la corretta esecuzione degli adempimenti.

Da un lato, l’implementazione dei dati richiesti e le nuove fattispecie introdotte (quali ad esempio la clausola penale volontaria, la garanzia soggetta ad IVA oppure la distinzione tra cessione e subentro) hanno creato incomprensioni nell’utilizzo dei campi.
Ma questo è un problema degli utenti che, nell’attesa di una circolare esplicativa, dovranno analizzare le nuove fattispecie alla luce della normativa vigente (una per tutte, il trasferimento del contratto nell’ambito di un affitto di azienda è una cessione con pagamento dell’imposta fissa oppure un subentro in esenzione di imposta?).

Dall’altro, alcuni controlli posti nel software ne guidano la compilazione e dovrebbero impedire gli errori degli operatori.
Purtroppo non è così.
Su Eutekne.info (si veda “Molte difficoltà per chi registra con il nuovo RLI” del 30 settembre 2017) sono già stati evidenziati alcuni errori ai quali, nel corso di questi giorni, se ne sono aggiunti altri, quali, per la versione “RLI”, il calcolo in ogni caso dell’imposta minima di 67 euro per le annualità successive.
Con la versione di ieri l’Agenzia dovrebbe avere risolto, come si legge sul sito, i problemi connessi all’inserimento dei canoni variabili in caso di compilazione del quadro E(locazione con canoni differenti per una o più annualità), l’aggiornamento dei messaggi e la gestione dei dati obbligatori in caso di adempimenti successivi e la modifica dei controlli in presenza della cedolare secca.
Alcune problematiche sono state effettivamente corrette, quali il calcolo dell’imposta per le annualità successive, anche in misura inferiore all’imposta fissa di 67 euro.

Si segnalano invece ancora problemi collegati all’opzione della cedolare secca.
Infatti, volendo appunto versare l’imposta per un’annualità successiva di un contratto avente ad oggetto un immobile strumentale da parte di un soggetto IVA, occorre indicare nella tipologia del contratto il codice S2 (Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA) e, conseguentemente, non indicare nulla nella casella “Cedolare secca” della sezione II del quadro A.
Elaborando il riepilogo, dopo avere “cliccato” sul pulsante “calcola imposte” appare l’importo corretto pari all’1% del canone annuo. Utilizzando la procedura web compare anche il pdf del modello (che non appariva nei giorni passati).

A questo punto, però, per chi utilizza la versione su pc (denominata “Contratti di locazione e affitto di immobili”), appare il seguente messaggio di blocco: “Se nessun locatore è persona fisica la Cedolare Secca deve essere uguale a 3”. Inutile tornare alla mascherina iniziale indicando 3 (nessun locatore opta per la cedolare secca) nell’apposita casella perché il programma correttamente impedisce di proseguire.
In pratica per tutti gli intermediari, che non utilizzano la versione web, tale adempimento risulta ancora precluso.

Immaginando che questo ulteriore errore venga corretto quanto prima, ci si chiede se siano dovute sanzioni per gli adempimenti che non si sono potuti effettuare nei termini, soprattutto alla fine di settembre, a causa degli errori del software.

Non dovrebbero essere dovute sanzioni per gli adempimenti in ritardo

In base all’art. 10 comma 2 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora … il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
Dovrebbe essere proprio questo il caso; il problema sarà ricordarsi, quando arriverà dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di irregolarità, ciò che è effettivamente accaduto.