Differimento al 31 ottobre esteso ai soggetti coinvolti da tali novità e dalle disposizioni di coordinamento ex DL n. 244/2016

Di Massimo NEGRO e Simone SUMA

L’art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 26 luglio 2017 ha differito al prossimo 31 ottobre il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, con riferimento alle dichiarazioni che, in base ai termini ordinari, devono essere presentate dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017.

Più nello specifico, detta norma estende la proroga anche in relazione ai soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento previste dal DL 244/2016 (conv. L. 19/2017).
Si rammenta, infatti, che il primo comma dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito ha previsto la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016, per i soggetti “solari”), al fine di agevolare la prima applicazione delle novità in materia di bilancio e delle disposizioni di coordinamento contenute nello stesso decreto, per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c.

Dal punto di vista oggettivo, l’intervento del DPCM 26 luglio 2017 opera in relazione alla presentazione:
– delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modelli REDDITI PF 2017) e delle società di persone e soggetti equiparati (modelli REDDITI SP 2017);
– delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (modelli REDDITI SC 2017 e ENC 2017);
– delle dichiarazioni relative alla tassazione consolidata di gruppo, da parte delle società o enti consolidanti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (modelli CNM 2017);
– delle dichiarazioni IRAP da parte di soggetti passivi con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (modelli IRAP 2017);
– delle dichiarazioni “correttive nei termini” relative al periodo d’imposta 2016 (modelli REDDITI 2017, IRAP 2017 e CNM 2017).
Sul primo punto, per un’analisi delle implicazioni derivanti dalla proroga con riferimento ai contribuenti IRPEF si veda “Presentazione dei modelli REDDITI PF e SP 2017 entro il prossimo 31 ottobre” del 21 settembre 2017.

Per quanto concerne i soggetti passivi IRES, invece, l’art. 2 comma 2 del DPR 322/98 prevede l’obbligo per detti contribuenti di presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP:
– esclusivamente mediante trasmissione telematica, diretta o tramite intermediario (comprese le società del gruppo);
– entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Al fine di esaminare gli effetti derivanti dal differimento in parola per i soggetti passivi IRES, occorre, pertanto, distinguere tra i contribuenti:
– con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
– con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Sotto il primo profilo, i contribuenti IRES “solari”, per i quali si determina una situazione sostanzialmente analoga ai soggetti passivi IRPEF, devono presentare il modello REDDITI 2017 (SC o ENC) e la dichiarazione IRAP 2017, in via telematica, entro il prossimo 31 ottobre, rispetto al 2 ottobre (dal momento che il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato) o al 16 ottobre (dato che il 15 cade di domenica) per chi rientrava nella proroga ex DL 244/2016.

In relazione al secondo punto, si ricorda che sono considerati “non coincidenti con l’anno solare” i periodi d’imposta che:
– interessano più anni solari, cioè i c.d. “esercizi a cavallo” (es. esercizio dal 1° luglio al 30 giugno), a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni;
– riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare, ma che terminano anteriormente al 31 dicembre.

I contribuenti IRES “non solari” devono utilizzare UNICO e IRAP 2016

Per effetto del DPCM 26 luglio 2017, possono quindi beneficiare della proroga i contribuenti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare chiuso dal  1° ottobre 2016 al 30 dicembre 2016. Questi ultimi soggetti devono, dunque, presentare, esclusivamente in via telematica, le dichiarazioni dei redditi e IRAP:
– entro il termine prorogato del prossimo 31 ottobre;
– utilizzando i “vecchi” modelli dichiarativi UNICO 2016 e IRAP 2016.

Considerando una spa con periodo d’imposta 1° novembre 2015-31 ottobre 2016, la stessa deve, pertanto, presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi ed IRAP, utilizzando i modelli UNICO SC 2016 e IRAP 2016, entro la fine del nono mese successivo al 31 ottobre 2016, ossia entro il 31 luglio 2017, termine che viene tuttavia prorogato al prossimo 31 ottobre.