Ravvedimento in caso di comunicazioni omesse, errate o incomplete

Di ALFIO CISSELLO e EMANUELE GRECO
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è sanzionata, a livello amministrativo, in base al disposto dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97:
– la sanzione “piena” è di importo da 500 a 2.000 euro,
– può essere ridotta alla metà (quindi, da 250 a 1.000 euro) se entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, sono trasmessi i dati in precedenza errati o mancanti (in tutto o in parte).

Dunque, con riferimento alla comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2017, il cui termine di invio scade oggi 18 settembre 2017 (in quanto primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria del 16 settembre):
– la sanzione ridotta si applica per le correzioni/integrazioni effettuate sino al 3 ottobre 2017;
– la sanzione “piena” si applica a decorrere dal 4 ottobre 2017.

Peraltro, l’Agenzia delle Entrate (con le risposte alle FAQ del 26 maggio 2017), precisando che è possibile effettuare l’invio di comunicazioni successive alla prima, ha reso noto che la comunicazione trasmessa successivamente sostituisce quelle precedenti.

Con la risoluzione n. 104/2017, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’ammissibilità del ravvedimento operoso, il quale si perfeziona con il versamento della sanzioneridotta ex art. 13 del DLgs. 472/97 e:
– mediante l’obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, se la regolarizzazione interviene entro il 30 aprile 2018(termine di presentazione della dichiarazione IVA);
– con l’obbligo di regolarizzare la violazione nell’ambito della dichiarazione IVA o con la presentazione di una dichiarazione integrativa (versando, se del caso, la sanzionedi cui all’art. 5 del DLgs. 471/97 ridotta), se la regolarizzazione è successiva al termine del 30 aprile.

L’operatività del ravvedimento prescinde dagli obblighi di versamento dell’imposta, i quali andranno regolarizzati in via autonoma (e non necessariamente nel momento in cui viene regolarizzata la comunicazione dei dati delle liquidazioni), corrispondendo le sanzioni applicabili per detta violazione.
Riepilogando gli importi delle sanzioni previste dall’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, con le riduzioni del ravvedimento operoso, se la comunicazione correttivaè effettuata entro il 3 ottobre 2017, la sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro) se il ravvedimento avviene entro il 18 dicembre 2017 (il 90° giorno coincide con il 17 settembre che è domenica), vale a dire che entro tale data, oltre all’invio della comunicazione (già effettuato entro il 3 ottobre), è pagata anche la sanzione.

Se, invece, l’invio della comunicazione è effettuato a partire dal 4 ottobre 2017, le sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso sono pari a:
– 55,56 euro (1/9 di 500 euro), se il ravvedimento avviene entro il 18 dicembre 2017 (il 90° giorno coincide con il 17 settembre che è domenica);
– 62,50 euro (1/8 di 500 euro), se il ravvedimento è effettuato entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017);
– 71,43 euro (1/7 di 500 euro), se il ravvedimento è effettuato entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018);
– 83,33 (1/6 di 500 euro), se il ravvedimento avviene dal 1° maggio 2019 in poi;
– 100 euro (1/5 di 500 euro), se il ravvedimento avviene in costanza di processo verbale di constatazione, a prescindere dall’elemento temporale.

Attenzione al termine per la dichiarazione IVA

Va, quindi, segnalato che il termine finale per computare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento è connesso a quello di presentazione della dichiarazione IVA e non alla data di scadenza per la comunicazione.
Inoltre, come confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/2017, il ravvedimento non è soggetto al limite temporale dell’art. 13 comma 1 lettera b) del DLgs. 472/97, in quanto l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA può considerarsi ricompreso nelle norme riferite ai “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate” (secondo la definizione di cui all’art. 13 comma 1-bis del DLgs. 472/97).