Gentili Clienti,
in allegato trasmettiamo la Circolare n. 4/2017:
La novità introdotta dal Decreto Legge 50/2017 ha modificato la normativa in vigore prevista dal DPR 633/72 cambiando i termini in cui è possibile detrarre l’Iva a credito. In sintesi, si dimezzano i termini entro cui i titolari di partita Iva e quindi imprese e professionisti, potranno detrarre l’Iva a credito sulle fatture di acquisto (articolo 2 del Decreto Legge 50/2017).
Secondo quanto previsto prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 del DL 50/2017 la detrazione dell’Iva sugli acquisti era ammessa entro il termine di scadenza della dichiarazione Iva del secondo anno successivo a quello di riferimento della fattura.
L’articolo 2 del DL 50/2017 cambia proprio l’articolo del Decreto Iva sopra citato, prevedendo che l’Iva, dal momento in cui diventa esigibile – art. 6 del DPR 633/72- (“effettuazione delle operazioni”) può essere detratta esclusivamente entro l’anno, o più precisamente “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.