Non sembrano valere le regole dell’art. 13 del DLgs. 472/97

Di Alfio CISSELLO

Relativamente al diritto camerale, il ravvedimento operoso presenta aspetti peculiari. La disciplina, infatti, non coincide con quella delineata dall’art. 13 del DLgs. 472/97.

In merito all’anno 2022 sono stati confermati gli importi del diritto camerale annuale dovuti nel 2021 (nota Min. Sviluppo economico 22 dicembre 2021 n. 429691).
Per le imprese già iscritte nel Registro, il termine per il versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, in generale, con il 30 giugno di ogni anno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001 (artt. 6 comma 1 del DM 21 aprile 2011 e 8 comma 2 del DM 11 maggio 2001 n. 359).

Come anticipato, il sistema sanzionatorio, tanto quello “sostanziale” quanto le modalità per il ravvedimento operoso, trovano autonoma ed esaustiva disciplina nel DM 27 gennaio 2005 n. 54, eventualmente integrato da specifiche disposizioni presenti nei regolamenti delle singole Camere di commercio.
I tardivi versamenti sono normati nell’art. 4 del DM 27 gennaio 2005 n. 54, ove differenzia la sanzione a seconda che si tratti di tardivo oppure omesso pagamento: il tardivo pagamento è sanzionato nella misura del 10%, mentre l’omesso dal 30% al 100%.
Dunque non opera l’art. 13 del DLgs. 471/97, che prevede una sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se il ritardo non supera i 14 giorni, del 15% se il ritardo non supera i 90 giorni oppure del 30% se il ritardo supera i 90 giorni.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, esso è disciplinato nell’art. 6 del DM 27 gennaio 2005 n. 54 e la sanzione dell’art. 4 comma 3 del DM 27 gennaio 2005 n. 54 è ridotta a:
– un ottavo, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione;
– un quinto, se il pagamento avviene entro un anno dalla violazione.
Ai soli fini del ravvedimento, la sanzione è sempre quella per l’omesso pagamento anche se esso avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine e la violazione sarebbe dunque qualificabile come tardivo versamento ai sensi del precedente art. 4.
Sarebbe quindi errato computare la riduzione a un ottavo prendendo come riferimento la sanzione del 10% per i tardivi versamenti contenuti nei 30 giorni.
Il ravvedimento, in conseguenza di ciò, incontra lo sbarramento temporale dell’anno dalla commissione della violazione.
Non trova applicazione l’art. 13 del DLgs. 472/97, considerato che l’unica norma da prendere a riferimento sembra essere il richiamato art. 6 del DM 27 gennaio 2005 n. 54.

I codici tributo per il ravvedimento sono 3850 per l’imposta, 3851 per gli interessi legali e 3852 per le sanzioni (ris. Agenzia delle Entrate 23 maggio 2003 n. 115).
Quanto dovuto a seguito di ravvedimento non può essere compensato, sebbene rimanga ferma la compensabilità del diritto camerale.

Specie per quel che concerne gli interessi, è opportuno effettuare sempre un versamento minimo di 1,03 euro (in base alle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF 2022, fascicolo 1, p. 8, per codice tributo occorre infatti un versamento minimo di 1,03 euro).