La deroga, prevista in sede di conversione del DL Semplificazioni fiscali, si applica a condizione che la perdita non abbia carattere durevole

Di Silvia LATORRACA

Il Ddl. di conversione del DL n. 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), nel testo approvato dalla Camera il 27 luglio 2022 e ora all’esame del Senato, ripropone, in relazione ai bilanci 2022 e in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, la norma derogatoria che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.
La disposizione, contenuta nell’art. 45 commi da 3-octies a 3-decies del decreto, ricalca quelle previste dal DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) per gli esercizi 2008-2012, nonché dal DL n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018) per gli esercizi 2018-2020, periodi che erano stati analogamente caratterizzati da una rilevante turbolenza dei mercati.

Nel dettaglio, viene previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono (si tratta, quindi, di una facoltà) valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di mercato, che caratterizza, invece, il regime ordinario di valutazione ex art. 2426 comma 1 n. 9 c.c.

La norma si applica con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, in riferimento all’esercizio 2022, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, e potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del MEF, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Il legislatore prevede espressamente che le modalità attuative contabili delle disposizioni in esame saranno stabilite dall’Organismo italiano di contabilità.
Allo stesso modo era avvenuto in occasione delle precedenti norme derogatorie, in relazione alle quali l’OIC aveva fornito chiarimenti, rispettivamente, mediante i documenti interpretativi nn. 3 e 4.

In attesa delle istruzioni dello standard setter, sembra corretto ricomprendere nell’ambito oggettivo del regime derogatorio sia i titoli partecipativi che i titoli di debito.
Non pare, peraltro, che vi siano preclusioni all’applicazione della deroga ai titoli non quotati, stante il riferimento, contenuto nella norma, ai valori risultanti dal bilancio e non alle quotazioni delle Borse valori.

Come già precisato dal documento interpretativo OIC n. 4, la deroga:
– non dovrebbe applicarsi agli strumenti finanziari derivati, ancorché classificati nell’attivo circolante, in quanto gli stessi sono valutati al fair value ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. e non al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
– dovrebbe applicarsi sia ai titoli già iscritti nel bilancio precedente, sia ai titoli acquistati durante l’esercizio cui si riferisce il bilancio, facendo riferimento, in tale ultima ipotesi, per la valutazione al costo di acquisto;
– dovrebbe potersi applicare in modo parziale, cioè soltanto con riferimento a specifici titoli presenti nel portafoglio, indicando in Nota integrativa le motivazioni della scelta e i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga.

Sotto il profilo soggettivo, il regime derogatorio si applica anche alle imprese di cui all’art. 91 comma 2 del DLgs. n. 209/2005 (c.d. “codice delle assicurazioni private”), sempre che redigano il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali.
In questo caso, le modalità attuative e applicative delle disposizioni in esame saranno stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento.
La norma stabilisce che le imprese del settore assicurativo applicano le disposizioni in esame previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Inoltre, le imprese assicurative che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.