Secondo le associazioni dei commercialisti, il sistema va sospeso: «Rischio dissesto per migliaia di imprese»

Di Savino GALLO

Sul sistema di segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi d’impresa, previsto dal DLgs. 14/2019, è “necessaria una moratoria” o quantomeno una “modifica urgente”. Dopo il Consiglio nazionale, anche le associazioni sindacali dei commercialisti intervengono sul tema delle segnalazioni previste dal Codice della crisi d’impresa per l’avvio della procedura di composizione negoziata.

La disciplina è stata recente oggetto di modifica con l’inserimento di un emendamento al DL “Semplificazioni fiscali”, la cui legge di conversione è stata approvata la scorsa settimana in prima lettura alla Camera e ora è all’esame del Senato. Tale emendamento ha modificato le soglie rilevanti ai fini della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio nazionale, pur accogliendo con favore la novità, ha chiesto di alzare ulteriormente gli importi individuati, “anche in considerazione del periodo di crisi pandemica e del conflitto in Ucraina, che provocheranno ulteriori e gravi sofferenze alle imprese italiane” (si veda “Composizione negoziata, CNDCEC: «Debito IVA più alto per le segnalazioni»” del 30 luglio).

I sindacati, invece, si spingono oltre, chiedendo di congelare temporaneamente il sistema, nella convinzione che “finito l’effetto analgesico dei provvedimenti straordinari, il numero delle procedure concorsuali è destinato a crescere ben oltre la media degli ultimi anni” a causa di un contesto dominato da “crescente inflazione, la scarsità delle materie prime e non ultima la speculazione e l’aumento dei tassi finanziari”.

Secondo le nove associazioni che hanno sottoscritto il comunicato stampa (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO), c’è il “concreto rischio, in assenza di un intervento tempestivo da parte del Legislatore, di una corsa verso il dissesto irreversibile di migliaia di imprese condannate a una procedura di insolvenza perché non aventi i requisiti necessari o meglio la possibilità (anche finanziaria) di accedere a procedure alternative: tutto ciò avrà un effetto di contagio verso i creditori in bonis che non devono essere a loro volta travolti”.

Si ricorda che, a oggi, il Codice della crisi contempla due tipologie di segnalazioni (non vincolanti) funzionali alla possibilità di accesso alla composizione negoziata: quella dell’organo di controllo interno e quella dei creditori pubblici. Quest’ultima è disciplinata dall’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, secondo cui l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, devono inviare segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale), via PEC o raccomandata A/R, invitandoli alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all’art. 17 comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

Nel caso dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di segnalazione scatta in presenza di un debito IVA scaduto superiore a 5 mila euro e non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari registrato l’anno precedente. Se il debito IVA risulta superiore ai 20 mila euro (prima dell’emendamento quest’ultima soglia era fissata a 5 mila euro) la segnalazione deve essere inviata in ogni caso.

La richiesta dei sindacati è quella di prorogare tutto il sistema delle segnalazioni, sia interne che dei creditori pubblici, lasciando all’imprenditore e all’organo di controllo la decisione di attivare la procedura di composizione negoziata (o altre procedure) qualora nei ricorrano i presupposti: “Chiediamo una moratoria – conclude la nota stampa delle associazioni – al fine di consentire, nel contempo, l’organizzazione di una cabina di regia utile per monitorare gli inadempimenti verso l’Amministrazione finanziaria, i fornitori, il sistema bancario, la cui gestione deve essere inserita in un percorso di soluzione preventivamente concertata con gli organi sociali senza determinare automaticamente la conversione in procedura liquidatoria e la segnalazione all’autorità giudiziaria (ovviamente in assenza di reati)”.