Da includere nella proposta anche la definizione delle responsabilità del revisore e della direzione

Di Stefano DE ROSA

Il principio di revisione ISA Italia 210 “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione” prevede che il professionista, una volta svolte le attività preliminari all’accettazione dell’incarico e ritenuto che sussistano le condizioni per accettare, predisponga la lettera d’incarico relativa all’audit del bilancio.

Nella proposta di revisione (di cui un fac-simile è disponibile nelle carte di lavoro pubblicate dal CNDCEC a corredo del documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” di aprile 2018) vengono concordati i seguenti aspetti con la direzione della società:
– l’obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio;
– l’identificazione del bilancio sottoposto a revisione legale e del quadro delle regole di redazione che saranno applicate;
– la definizione delle responsabilità del revisore;
– la definizione delle responsabilità della Direzione;
– i criteri di determinazione dei corrispettivi e le relative modalità di fatturazione;
– le modalità di svolgimento della revisione (in particolare, nella descrizione della portata della revisione è opportuno inserire anche gli altri soggetti con il quale il revisore è tenuto a relazionarsi, quali il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza);
– la conferma da parte della direzione aziendale di essere d’accordo nel fornire al revisore l’accesso a tutte le informazioni utili allo svolgimento della revisione e sulla possibilità per il revisore di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’impresa al fine di acquisire elementi probativi;
– altri aspetti (come il trattamento dei dati personali e riservatezza, gli adempimenti antiriciclaggio, le clausole disciplinanti potenziali contenziosi tra le parti);
– la forma e il contenuto previsti per le relazioni da emettere da parte del revisore sulla base dei diversi esiti del lavoro svolto.

In merito alle modalità di svolgimento della revisione, è opportuno che vengano illustrate le principali fasi nelle quali si articola l’attività di revisione, la tempistica prevista per lo svolgimento delle procedure, la composizione del team di revisione nonché l’eventuale coinvolgimento di esperti o di altri revisori.

Nel citato documento del CNDCEC si sottolinea, inoltre, come nel caso di incarichi in imprese di dimensioni minori, soprattutto se assoggettate per la prima volta a revisione legale, sia da valutare se inserire nella lettera di incarico un paragrafo con la descrizione delle principali procedure di revisione quali, ad esempio:
– acquisizione delle lettere di conferma da clienti, fornitori, banche ed istituti di credito, legali, assicurazioni, depositari, ecc.;
– acquisizione delle attestazioni scritte da parte del rappresentante legale;
– acquisizione delle informazioni dal personale dell’azienda e da soggetti terzi;
– partecipazione alle operazioni inventariali.

Nel caso di collegio sindacale con incarico di revisione, è opportuno che i membri dello stesso procedano a redigere una lettera di incarico in forma unitaria, relativa sia all’attività di vigilanza che a quella di revisione.

Il contenuto della lettera di incarico unitario da sottoscrivere e sottoporre all’assemblea dei soci viene solitamente concordato dai candidati sindaci-revisori nel corso della riunione preliminare all’accettazione dell’incarico.