Una tantum per i dipendenti se destinatari dell’esonero dello 0,8%

La norma lega il riconoscimento dell’indennità alla fruizione ma per l’INPS sono ammessi anche i soli destinatari dell’esonero

Di Daniele SILVESTRO

Si è svolta ieri la tavola rotonda organizzata dal Comitato scientifico del gruppo ODCEC Area Lavoro sull’argomento delle indennità una tantum previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, nella quale sono state affrontate le diverse criticità legate al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro da parte dei datori di lavoro, comprese le possibili ricadute su quest’ultimo in caso di recupero dell’indennità fruita in assenza dei requisiti.

Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Una tantum automatica dall’INPS per gli OTD con disoccupazione agricola” del 29 giugno 2022) sono ancora diversi i dubbi che accompagnano i datori di lavoro e i professionisti sull’erogazione delle indennità una tantum di 200 euro, nonostante l’Istituto previdenziale si sia espresso in materia con i messaggi nn. 2397/2022 e 2505/2022 e con la circ. n. 73/2022. Dubbi che sono legati – in particolar modo – alle condizioni di accesso all’indennità di cui all’art. 31 del DL 50/2022 per i lavoratori dipendenti.

In questo caso la criticità principale – soprattutto per i datori di lavoro – è legata all’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
L’art. 31 prevede espressamente l’erogazione di un’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità. Tale indennità è riconosciuta dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 commi 1 e 18.

La suddetta norma subordina dunque l’erogazione dell’indennità alla fruizione dell’esonero dello 0,8%; tuttavia l’INPS, con la circ. n. 73/2022, sembrerebbe allargare l’ambito soggettivo ai destinatari dell’esonero dello 0,8%, ammettendo quindi il riconoscimento dell’indennità a prescindere dall’effettiva fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del dipendente.

La circ. n. 73/2022 recita infatti che “ci si riferisce ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro”. La stessa circolare specifica poi che la “fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione”.

Allo stesso tempo, la circolare estende al 23 giugno 2022 (giorno antecedente la pubblicazione della circolare) – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero dello 0,8%. Di conseguenza, il datore di lavoro per riconoscere l’indennità al proprio dipendente deve verificare – tramite la dichiarazione – che il lavoratore sia destinatario dell’esonero dello 0,8% nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022.

Obiettivo dell’Istituto previdenziale è quello di comprendere nella platea dei beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro quei lavoratori che a causa di diversi fattori – tra cui il ritardo con cui sono state dettate le istruzioni operative dell’esonero dello 0,8% e la mancata applicazione dell’esonero da parte del datore nei primi quattro mesi del 2022 – non sarebbero rientrati tra i fruitori dell’indennità una tantum.

Infine, si segnala che la corretta applicazione dell’art. 31 del DL 50/2022 ha importanti ricadute sui datori di lavoro, in quanto è in capo a questi ultimi il recupero dell’eventuale indennità una tantum di 200 euro riconosciuta al dipendente in assenza dei requisiti.

Tale situazione genera non poche criticità nel caso in cui il lavoratore non sarà più in forza – al momento del recupero – presso il datore di lavoro che ha erogato l’indennità; situazione che non è del tutto remota se si considera il periodo di erogazione dell’indennità – ovverosia retribuzione di competenza giugno (erogata a luglio) o di competenza luglio – dove sono molto diffusi i rapporti di lavoro stagionali, a tempo determinato o intermittente che saranno cessati una volta chiusa la stagione estiva. Sul punto sarà necessario quanto prima un intervento chiarificatore da parte dell’INPS che non faccia gravare una simile situazione sui datori di lavoro che hanno riconosciuto l’indennità sulla base della dichiarazione del proprio dipendente.

2022-06-30T07:23:03+00:00Giugno 30th, 2022|News|

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