La modifica ha carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022

Di Luca FORNERO

Si semplifica l’indicazione del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato nel modello IRAP 2022. È questo l’effetto immediato della riformulazione, ad opera dell’art. 10 del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), di alcune parti dell’art. 11 del DLgs. 446/97.

In via preliminare, pare opportuno ribadire che, come confermato anche dalle Relazioni illustrativa e tecnica, le modifiche apportate non introducono nuove deduzioni, né modificano la misura di quelle esistenti, ma “raggruppano” in un’unica deduzione le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Atteso che le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”, la modifica ha carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.
Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rifare i conteggi dell’IRAP dovuta per il 2021.

Per cogliere appieno la portata della modifica normativa, consideriamo il caso dell’Alfa spa, azienda manifatturiera operante in Lombardia con 15 dipendenti a tempo indeterminato (di sesso maschile ed età superiore a 35 anni), senza altri rapporti di lavoro dipendente o assimilato.

Ipotizzando che nel 2021 il costo dei predetti dipendenti ammonti a 600.000 euro (di cui 180.000 euro di contributi previdenziali e assistenziali e 2.400 euro di contributi INAIL), in assenza della modifica normativa, nel modello IRAP 2022 il costo deducibile avrebbe dovuto essere suddiviso tra:
– il rigo IC66 “Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446” per un importo pari a 294.900 euro, dato dalla somma tra contributi INAIL (2.400 euro), deduzione forfetaria ex art. 11 comma 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (112.500 euro) e deduzione analitica dei contributi previdenziali e assistenziali ex art. 11 comma 1 lett. a) n. 4) del DLgs. 446/97 (180.000 euro);
– il rigo IC69 “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente” per un ammontare pari a 305.100 euro, dato dalla differenza tra il costo complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato (600.000,00 euro) e la somma delle deduzioni di cui al punto precedente (294.900).

Inoltre, nella sezione I del quadro IS avrebbero dovuto essere riportati:
– nella colonna 1 dei rispettivi righi, il numero di dipendenti che attribuisce il diritto a fruire di ogni deduzione (nell’esempio, 15);
– nella colonna 2 o 3 dei rispettivi righi, l’importo deducibile per singola deduzione, vale a dire 2.400 euro nella colonna 2 del rigo IS1 “Contributi assicurativi”, 112.500 euro nella colonna 2 del rigo IS2 “Deduzione forfetaria”, 180.000 euro nella colonna 2 del rigo IS3 “Contributi previdenziali ed assistenziali”, 305.100 euro nella colonna 3 del rigo IS7 “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”.

In seguito alla modifica normativa, l’intero costo dei dipendenti a tempo indeterminato (600.000 euro) dovrà presumibilmente essere indicato in un unico rigo dei quadri IC e IS.
Naturalmente, tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata solo la deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).