Necessario compilare il quadro RM per le somme percepite senza intermediari

Di Enrico TERRAGNI

La percezione di redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri, senza l’intervento di un intermediario residente che assolve gli obblighi del sostituto d’imposta, impone alcune riflessioni circa le regole di tassazione cui assoggettare le somme.
Secondo l’art. 18 del TUIR, i redditi di capitale di fonte estera, che sarebbero soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ex art. 2 comma 1-bis del DLgs. 239/96, scontano un’imposizione sostitutiva, con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta a titolo d’imposta.

La norma equipara il trattamento fiscale dei redditi di capitale di fonte estera siano essi percepiti tramite un intermediario o in maniera immediata.
L’imposizione sostitutiva costituisce il regime ordinario, e lo stesso articolo 18 prevede la possibilità, in alternativa, di optare per l’assoggettamento a imposizione ordinaria, pari all’IRPEF ed eventuali addizionali.
I redditi di capitale da assoggettare a imposizione sostitutiva devono essere indicati nel modello REDDITI PF (quadro RM) e la relativa imposta viene versata con le modalità e i termini previsti per l’imposta dovuta a saldo.
La natura “sostitutiva” dell’imposta comporta il mancato concorso alla formazione del reddito complessivo, cui consegue l’impossibilità di fruire del credito per le imposte estere ex art. 165 del TUIR.

L’ambito oggettivo non corrisponde alla genericità dei redditi di capitale come definiti dall’art. 44 del TUIR. Il perimetro è invece dettato dalle norme che all’interno dell’ordinamento prevedono prelievi tramite ritenuta a titolo di imposta o nelle ipotesi di imposizione sostitutiva ex art. 2 comma 1-bis del DLgs. n. 239/96.
Con ordine, e richiamando i codici previsti dalle istruzioni al quadro RM del modello REDDITI PF, una prima macro-area – identificata dal codice A – include le fattispecie previste dal comma 2 dell’art. 18 del TUIR. Sono infatti soggetti a imposizione sostitutiva gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli ex art. 31 del DPR 601/73, oltre a quelli con un regime fiscale a essi equiparato, la cui emissione avvenga all’estero a partire dal 10 settembre 1992.

Le fattispecie ex art. 31 del DPR 601/73 sono gli interessi e gli altri proventi derivanti dai titoli di Stato e dagli enti territoriali, indipendentemente dalla loro durata, oltre ai buoni fruttiferi postali emessi da Cassa depositi e prestiti. Tali redditi beneficiano di un prelievo a titolo di imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,50% ex art. 2 comma 1 del DPR 239/96.
L’aliquota ridotta per tali titoli si applica al ricorrere del solo requisito della natura del soggetto emittente, pertanto anche se il titolo difetta delle caratteristiche tipiche degli strumenti obbligazionari – vale a dire il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata.
Tra le ipotesi con il codice A che beneficiano di tale aliquota, rientrano i proventi delle obbligazioni emesse dagli Stati white list (e dai loro enti territoriali) ex art. 3 comma 2 lett. b) del DL 66/2014. In tal caso, è necessario che detti titoli presentino le caratteristiche proprie delle obbligazioni, come confermato dall’Agenzia delle Entrate (circ. 28 marzo 2012 n. 11, § 2.2).

Ulteriore categoria è individuata dai titoli obbligazionari emessi dagli enti e dagli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i quali a norma dell’art. 12 comma 13-bis del DLgs. 461/97 sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.
Tra tali emittenti rientrano la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

Da indicarsi con il codice A, ma soggetti a un prelievo “ordinario” del 26%, sono i proventi derivanti dai titoli emessi da Stati non white list.
L’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% è prevista dall’art. 26 del DPR 600/73 sugli interessi e altri proventi da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero ex art. 44 comma 1 lett. a) del TUIR (da indicarsi nel quadro RM con il codice G), sulle somme derivanti da mutui titoli garantiti ex lett. g-bis (codice C) e sui proventi derivanti da riporti, pronti contro termine su titoli e valute corrisposti da soggetti non residenti ex lett. g-ter (codice D).
Un prelievo di egual misura è stabilito dall’art. 26-ter del DPR 600/73 rispetto a due distinte ipotesi dell’art. 44 comma 1 del TUIR, da indicare con il codice E: trattasi dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (lett. g-quater) e dei rendimenti delle rendite vitalizie con funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti (lett. g-quinquies).

Infine, l’imposizione sostitutiva riguarda i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri conformi alle direttive Ue, ove difetti l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 10-ter della L. 77/83. Rispetto a tali redditi, risulta complesso il coordinamento con l’art. 17 comma 1 lett. n) del TUIR, il quale annovera i redditi derivanti dall’art. 44 comma 1 lett. g) tra le ipotesi di tassazione separata, a condizione che non siano soggetti a ritenuta o a imposta sostitutiva e laddove la durata del contratto o del titolo sia superiore a cinque anni.