Non sono previsti esoneri in presenza del prospetto «aiuti di Stato» nel modello REDDITI 2021 e 2022

Di Pamela ALBERTI

La compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS, sia del precedente modello REDDITI 2021 che del modello REDDITI 2022, non consente di non presentare l’autodichiarazione per il monitoraggio del rispetto dei requisiti e dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. In tal senso depone l’analisi delle istruzioni all’autodichiarazione, dei chiarimenti (al momento rilasciati soltanto in alcune risposte a interrogazione parlamentare), nonché delle istruzioni ai modelli REDDITI 2022.

L’adempimento dell’autodichiarazione, come rilevato nella risposta a interrogazione parlamentare 4 maggio 2022 n. 5-08011, “è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Quadro temporaneo aiuti di Stato”.

Inoltre, la citata risposta ha chiarito che, sulla base delle disposizioni normative, non sono previsti esoneri dalla presentazione dell’autodichiarazione: tutti i soggetti beneficiari degli aiuti del regime “ombrello” devono assolvere a tale adempimento, salvo ovviamente nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione sostitutiva, ad esempio per l’accesso al contributo perequativo (fermi restando gli obblighi comunque indicati nelle istruzioni all’autodichiarazione).

In merito al contenuto dell’autodichiarazione, nell’interrogazione parlamentare 11 maggio 2022 n. 5-08035 è stato poi affermato che nella stessa vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate, quali: le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica; l’allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Temporary Framework e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate sezioni; in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi). Non vengono, invece, richiesti i dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.

Sulla base di quanto sopra, nessun esonero viene previsto con rifermento alla circostanza che gli aiuti siano stati già indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui ai righi RS401-RS402 del quadro RS del modello REDDITI 2021. Anche in tal caso, quindi, gli aiuti dovranno essere indicati nell’autodichiarazione, da presentare entro il 30 giugno 2022.
Tra l’altro, come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del quadro D dell’autodichiarazione, è possibile allocare tali aiuti nella Sezione 3.1 e 3.12, indicando espressamente “la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020”.

Inoltre, come rilevato nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08035, nell’autodichiarazione “sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Con riferimento al modello REDDITI 2022, le istruzioni al quadro RS affermano che “Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione)”.

Di conseguenza, la presentazione dell’autodichiarazione può determinare l’esonero dalla compilazione del quadro RS per gli aiuti in relazione ai quali siano indicati i dati richiesti per la registrazione nell’RNA (si veda “Esonero dal prospetto aiuti di Stato con dati specifici nell’autodichiarazione” del 29 aprile), ma non è previsto alcuno specifico esonero dalla presentazione dell’autodichiarazione nel caso di compilazione del quadro RS del modello REDDITI 2022.

Del resto, il quadro RS non consente, a livello strutturale, di monitorare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 e 3.12, né di allocare gli aiuti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 per sfruttare i diversi massimali o di indicare il superamento degli stessi, funzioni consentite dalla sola autodichiarazione.