Necessario comunicare l’opzione nel modello, previo comportamento concludente nel 2021

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

La presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021, entro il 2 maggio 2022, rappresenta anche l’adempimento per comunicare alcune opzioni tributarie applicate nel corso dell’anno precedente.

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 442/97, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal soggetto passivo durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale.
Solamente nei casi in cui il soggetto passivo non sia tenuto a presentare la dichiarazione IVA, è prevista la possibilità di “allegare” il quadro VO al modello REDDITI, entro il relativo termine di trasmissione.

La compilazione del quadro VO è necessaria al fine di comunicare l’opzione o la revoca delle particolari modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.
L’omessa comunicazione nel quadro VO non preclude l’applicazione del regime adottato, ferma la sanzione da 250 a 2.000 euro ex art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97.

In termini generali, per effetto dell’art. 1 e dell’art. 3 del DPR 442/97, le opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e vincolano il soggetto passivo per un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Tra le opzioni di maggiore rilevanza, da comunicare nella dichiarazione annuale IVA, vi sono:
– la liquidazione trimestrale dell’imposta, per i soggetti di cui all’art. 7 del DPR 542/99;
– la separazione delle attività, su base facoltativa, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 633/72;
– il passaggio tra regimi speciali IVA.

L’opzione per la liquidazione trimestrale, per il 2021, può essere esercitata dai soggetti passivi che, nel corso del 2020, abbiano rispettato il limite di volume d’affari previsto dall’art. 7 del DPR 542/99, vale a dire:
– 400.000 euro per gli esercenti arti e professioni e le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
– 700.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Dunque, manifestato il comportamento concludente nel corso del 2021 (liquidando l’imposta trimestralmente ed effettuando i versamenti con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi), la scelta operata deve essere comunicata nella dichiarazione IVA per tale anno, barrando la casella 1 del rigo VO2.

L’opzione vincola il soggetto passivo per il solo anno in cui è esercitata con l’adozione del comportamento concludente, ed è valida fino a revoca, purché continuino a sussistere i relativi presupposti.
Si ricorda, peraltro, che i soggetti stabiliti in Italia che nel 2022 effettuano le liquidazioni IVA trimestrali su opzione (fatte salve le eccezioni previste) hanno accesso alle bozze precompilate dei registri IVA e della dichiarazione IVA per il medesimo anno d’imposta (provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021).

Per quanto concerne la separazione delle attività, su base facoltativa, essa è disciplinata dall’art. 36 comma 3 del DPR 633/72.
Oltre che nel caso di attività caratterizzate da differenti codici ATECO, la separazione è possibile anche in presenza dello stesso codice attività, se sono suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018; risposte a interpello n. 629/2020 e n. 580/2021).

L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Anche per questa fattispecie, la scelta è frutto del comportamento concludente tenuto nel corso del 2021 (può essere desunta dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche effettuate). È manifestata barrando la casella 1 del rigo VO4 della dichiarazione annuale IVA relativa al 2021.

Esula invece dalla disciplina degli artt. da 1 a 3 del DPR 442/97 l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo, che va esercitata dalla controllante all’interno del quadro VG della dichiarazione presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende applicare il regime. Chi intende avviare la procedura di gruppo dal 2022 deve quindi compilare il quadro VG del modello IVA 2022.

L’opzione ha efficacia fino a revoca, salvo che vengano meno i requisiti di applicazione del regime.
In caso di omessa comunicazione nel corso del 2021, resterebbe da valutare il beneficio dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 del DL 16/2012.

Si segnala, infine, che non rientra tra le comunicazioni da inserire nel modello IVA quella prevista per i soggetti che, avendo garantito nell’anno d’imposta la tracciabilità di incassi e pagamenti per le operazioni di importo superiore a 500 euro, e avendo certificato tali operazioni mediante e-fattura o documento commerciale, hanno diritto alla riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (art. 3 del DLgs. 127/2015). La comunicazione, attestante la sussistenza dei requisiti, va infatti effettuata nel modello REDDITI, pena l’inefficacia del beneficio (art. 4 del DM 4 agosto 2016).