Il contrasto si fonda sul problematico profilo della natura sostanziale o processuale dell’art. 578-bis c.p.p.

Di Maria Francesca ARTUSI

È stata rimessa alle Sezioni Unite una questione relativa all’applicabilità della confisca per equivalente in caso di avvenuta prescrizione del reato.

La problematica nasce in seno a un procedimento per dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. 74/2000, in cui la Corte di appello aveva confermato la condanna del titolare di una ditta individuale a un anno e otto mesi di reclusione e aveva ordinato la confisca di beni fino alla concorrenza di un importo di quasi 175.000 euro.
Le frodi fiscali erano state poste in essere in epoca antecedente all’entrata in vigore della disciplina dell’art. 17 comma 1-bis del DLgs. 74/2000 che, a partire dal 17 settembre 2011, ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per tali reati.

La Corte di Cassazione, pronunciatasi con la sentenza n. 15229 depositata ieri, ha così ritenuto di dover dichiarare prescritti i delitti contestati, ma si interroga sull’ammissibilità della confisca già ordinata in sede di merito.
La soluzione del quesito dipende dal perimetro temporale di applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., nel testo vigente per effetto della riforma recata dall’art. 1 comma 4 lett. f) della L. 3/2019: “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.
Si noti che tale disposizione è pacificamente applicabile anche alla confisca prevista nell’ambito del diritto penale tributario dall’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, in quanto vi è piena continuità normativa tra questa previsione – introdotta con il DLgs. 158/2015 – e la precedente che si limitava a richiamare l’art. 322-ter c.p.
La richiesta di intervento delle Sezioni Unite discende dal fatto che vi sono in giurisprudenza orientamenti contrapposti.

Secondo alcune pronunce, infatti, l’art. 578-bis c.p.p. consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. nn. 19645/2021 e 14041/2020). L’argomento centrale è qui costituito dall’individuazione della natura della disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p. come norma di “diritto processuale”.
Altro indirizzo, invece, afferma che la disposizione dell’art. 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca tributaria ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo (cfr., in particolare, Cass. n. 20793/2021).

Il contrasto si fonda su un profilo estremamente problematico quale è quello della natura sostanziale o processuale dell’art. 578-bis c.p.p.
Per un verso, non sembra controverso che il legislatore possa prevedere l’applicazione e, quindi, il “mantenimento”, della confisca per equivalente con una sentenza formalmente non di condanna. Del resto, nessuna decisione avanza dubbi della compatibilità costituzionale e “convenzionale” della disciplina fissata dall’art. 578-bis c.p.p., nel testo risultante per effetto dell’interpolazione recata dalla L. 3/2019, con riguardo a confische per equivalente disposte in relazione a fatti commessi in epoca successiva all’entrata in vigore di tale legge.

Per l’altro, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la confisca di valore ha natura sostanzialmente punitiva, persino se applicata in conseguenza di illecito amministrativo, e, conseguentemente, “rientra nel raggio applicativo del principio di irretroattività della norma penale sancito dall’art. 25 comma 2 Cost., principio che concerne non soltanto le pene definite come tali dall’ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili ai sensi dell’art. 7 CEDU” (così Corte cost. n. 223/2018).

Il profilo problematico, quindi, è se la disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p., nella parte relativa alle confische di valore, per quanto inserita nel codice di procedura penale, sia o meno da comprendere nel novero di quelle che dettano “norme penali”, agli effetti dell’art. 25 comma 2 Cost. Se, infatti, si accede alla soluzione affermativa, tale disposizione potrà essere applicabile ai soli fatti successivi alla modifica di cui alla L. 3/2019.

In definitiva, il quesito posto alle Sezioni Unite viene così formulato: se, e quando, la confisca per equivalente possa essere confermata nel caso in cui venga pronunciata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, previo accertamento della responsabilità dell’imputato, e il fatto sia anteriore alla entrata in vigore della L. 3/2019, che ha inserito nell’art. 578-bis c.p.p. le parole “o la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p.”.