Le cause di esclusione possono anche riguardare lo status personale del socio

Di Maurizio MEOLI

Ai fini dell’esclusione di un socio di srl, ex art. 2473-bis c.c., la giusta causa può anche riguardare circostanze soggettive (e non peculiari inadempimenti). La specificità normativamente richiesta, inoltre, deve intendersi riferita non solo alla causa dell’esclusione, ma anche alla necessità che si prevedano statutariamente gli aspetti procedurali ricollegati alla sua operatività. Ad affermarlo è il Tribunale di Napoli, nella sentenza del 23 marzo 2022.

Ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., l’atto costitutivo della srl può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni in materia di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Quanto al requisito della specificità, i giudici napoletani sottolineano come sia necessario proiettarlo non solo sulla causa di esclusione ma anche sulla stessa clausola statutaria, imponendole di precisare (anche) gli aspetti procedurali ricollegati alla sua operatività, ovvero: le modalità di assunzione della delibera di esclusione, l’organo competente ad assumerla, le maggioranze necessarie, la comunicazione della delibera al socio escluso, l’eventuale ricorso a strumenti di conciliazione preventiva e il termine entro il quale il socio escluso possa fare opposizione.

Quanto alla nozione stessa di giusta causa, si evidenzia la necessità di descrivere accuratamente i gravi inadempimenti ritenuti rilevanti ai fini dell’esclusione. Non può, quindi, dirsi rispondente a tali canoni la clausola che disponga l’esclusione per giusta causa del socio che risulti inadempiente agli obblighi genericamente assunti nei confronti della società (cfr. Trib. Bolzano n. 399/2020), riproponendo, sostanzialmente, la possibilità riconosciuta nel contesto delle società di persone dall’art. 2286 c.c. (ai sensi di tale disposizione, infatti, l’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale).

Sono contesti che devono essere tenuti debitamente distinti. Nelle società di persone l’art. 2286 c.c. prende genericamente in considerazione quelle gravi inadempienze in grado di far venir meno il rapporto fiduciario che connota tale ambito societario, “pregiudicando” il c.d. intuitus personae che ne costituisce l’essenza.
Nelle srl, invece, l’art. 2473-bis c.c. risponde all’esigenza di circoscrivere l’applicazione di un così importante strumento solo ad ipotesi precise e ben delineate, affinché il socio possa orientare la propria condotta e non incorrere nei casi previsti dalla clausola statutaria.

Può, allora, considerarsi “giusta causa di esclusione” da srl tutto ciò che, in concreto, si presenti di intralcio rispetto all’esecuzione, secondo buona fede, del contratto societario e, più in generale, tutto ciò che impedisca il raggiungimento dello scopo di lucro.

Sotto questo profilo, se è vero che la previsione di cui all’art. 2473-bis c.c. è certamente riferibile, di primo acchito, ad un eventuale inadempimento del socio rispetto al contratto associativo, è anche vero, sotto altro angolo visuale, che la nozione di giusta causa non possa esaurirsi in questa sola prospettiva.

Assumono, infatti, rilevanza anche eventi attinenti alla persona del socio (al suo status), che siano potenzialmente in grado di influire negativamente sull’attuazione dell’interesse sociale o sulla possibilità per il socio di collaborare proficuamente all’attività comune. Ciò in quanto è comunque la persona del socio, con le sue caratteristiche e qualità, a poter rappresentare il fulcro della possibilità di perseguimento dell’interesse societario.

Ad ogni modo, l’organo statutariamente deputato a decidere sull’esclusione del socio, non può procedere ad una valutazione della questione meramente oggettivo-comparatistica, dovendo prestare peculiare attenzione al caso concreto, verificando l’idoneità della situazione attuale del socio a ledere l’attività sociale.

Nel caso di specie, quindi, viene, innanzitutto, qualificata come non integrante giusta causa di esclusione, di per sé, l’omessa informazione, da parte del socio escluso all’amministratore (altro socio), della notifica alla società di un decreto ingiuntivo la cui conoscibilità avrebbe posto la società nella condizione di potersi opporre (ciò anche in ragione dell’assenza di prove circa la dannosità dell’omissione per la società, che ben avrebbe potuto risultare non vittoriosa nell’eventuale giudizio di opposizione).

Tale aspetto, peraltro, si pone solo sullo sfondo delle conclusioni della sentenza, che dichiara la nullità della clausola statutaria sulla cui base la decisione di esclusione era stata assunta, perché, illegittimamente, si limitava a prevedere quale giusta causa di esclusione le generiche gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale.
Nullità che rende impossibile, nell’ambito della srl, il ricorso all’esclusione di un socio, trattandosi di soluzione possibile solo successivamente all’infruttuoso esperimento della procedura di cui all’art. 2466 commi 2 e 3 c.c., in tema di mancata esecuzione dei conferimenti.