Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che riforma la disciplina nella direzione tracciata dalla Convenzione di Nicosia

Di Maria Francesca ARTUSI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la legge 9 marzo 2022 n. 22, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale che, tra l’altro, introduce la responsabilità delle persone giuridiche in tale ambito.

L’intento primario dell’intervento normativo è quello di riformare la disciplina a tutela dei beni culturali, inserendo nel codice penale alcune fattispecie incriminatrici, prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali (artt. 169 e seguenti del DLgs. 42/2004). Il legislatore si muove, così, nella direzione tracciata dalla Convenzione di Nicosia (19 maggio 2017), volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Viene operata una profonda riforma della materia, che ridefinisce l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

La legge 22/2022 inserisce, innanzitutto, nel libro II del codice penale il titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).
Come accade con sempre maggiore frequenza la tutela si estende a colpire le società e gli enti collettivi attraverso la previsione di nuovi reati presupposto.

Il DLgs. 231/2001 si arricchisce, così, di due ulteriori articoli: l’art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”. Nel primo sono richiamati i reati di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente sanzioni pecuniarie che variano a seconda del reato commesso da cento fino a novecento quote. È, inoltre, possibile l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni, laddove ne ricorrano gli specifici presupposti (cfr. art. 13 del DLgs. 231/2001).
Nell’art. 25-duodevicies sono, invece, richiamati i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

In tali ipotesi la sanzione pecuniaria va da cinquecento a mille quote. Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell’art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 del DLgs. 231/2001 qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all’art. 25-septiesdecies.

Può essere utile ricordare che, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Il medesimo articolo elenca, poi, nei commi successivi, alcune specifiche categorie che possono essere incluse nella definizione e dunque divenire oggetto della tutela penale.
La legge in esame interviene anche sull’art. 240-bis c.p. ampliando – attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali – il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata.

Si ricorda che la “confisca allargata” indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra la cosa sequestrata e il reato, per aggredire invece l’intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell’accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale.

Tali novità saranno in vigore da oggi (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).