La deroga introdotta per il 2019 e il 2020 non è stata riproposta per il bilancio 2021

Di Silvia LATORRACA

A fronte dell’emergenza epidemiologica, il legislatore ha introdotto, in riferimento ai bilanci 2019 e 2020, specifiche norme transitorie, volte a “neutralizzare” gli effetti devianti della crisi economica sulla continuità aziendale.
In prima battuta, l’art. 7 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) ha previsto una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla continuità aziendale.

A causa dei numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla formulazione letterale della norma, l’art. 38-quater del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) ha disciplinato nuovamente la tematica, stabilendo che:
– nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività era effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio;
– nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività poteva comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Tali norme transitorie non sono state previste in riferimento all’esercizio 2021. Pertanto, nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura occorre fare riferimento alle disposizioni ordinarie di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11.
La norma citata stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta … nella prospettiva della continuazione dell’attività”.
Pertanto, come precisato dal documento OIC 11, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nella valutazione occorre, quindi, considerare anche i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

Per quanto detto, per i soggetti “solari” occorre riferirsi, in relazione all’esercizio 2021, almeno al periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022. In questo contesto, assumono particolare rilievo gli effetti del conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni imposte alla Russia.

Ciò detto, il documento OIC 11 precisa che, ove siano identificate significative incertezze in merito alla continuità, la valutazione delle voci di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, ma nella Nota integrativa devono essere chiaramente riportate le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, nonché le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Ove, invece, la valutazione prospettica porti a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto del limitato orizzonte temporale residuo (es. revisione della vita utile delle immobilizzazioni, recuperabilità delle imposte anticipate).
La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Laddove, infine, venga accertata una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., la valutazione delle voci non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Tuttavia, si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento. L’adozione di criteri di liquidazione non è, infatti, consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

Per quanto attiene alla Relazione sulla gestione, il documento Confindustria-CNDCEC giugno 2018 ha precisato che, laddove siano presenti dubbi sulla continuità, l’impresa – richiamando anche il contenuto della Nota integrativa – espone, nella sezione dedicata alla prevedibile evoluzione della gestione, le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell’equilibrio economico e finanziario o, altrimenti, le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi.
Le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte e ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale e con l’evoluzione strategica e futura dell’attività, l’illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l’analisi macro e micro-economica considerata.

Da ultimo, qualora l’impresa abbia applicato, nei precedenti esercizi, le disposizioni derogatorie sulla continuità aziendale di cui agli artt. 7 del DL 23/2020 e 38-quater del DL 34/2020, si ritiene necessario indicare nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione relative all’esercizio 2021, oltre all’informativa ordinariamente prevista, il ricorso alla deroga, anche mediante il richiamo alle risultanze dei bilanci precedenti.