Il Ddl. di conversione del Sostegni-ter prevede la proroga incondizionata per gli esercizi 2021 e 2022

Di Silvia LATORRACA

Il Ddl. di conversione del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), approvato con voto di fiducia dal Senato nella giornata di ieri, 17 marzo 2022, modifica nuovamente la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), prevedendone l’applicazione con riferimento ai bilanci 2021 e 2022.

La norma è stata originariamente introdotta nell’ottobre 2020, in sede di conversione in legge del DL 104/2020, nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e consentiva ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2020.

Lo stesso art. 60 comma 7-bis stabiliva, nell’ultimo periodo, che la misura avrebbe potuto essere estesa, “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2”, agli esercizi successivi con decreto del MEF.
L’art. 1 comma 711 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha sostituito tale ultima disposizione, stabilendo che, in considerazione della predetta motivazione, la misura era estesa all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, quindi, per i soggetti “solari”, in relazione ai bilanci 2021.
Per effetto di tale modifica normativa non è stata, quindi, più prevista l’emanazione del decreto ministeriale.

Ciò detto, la proroga ha destato, sin dalla sua introduzione, rilevanti dubbi interpretativi, in quanto l’ambito di applicazione del regime derogatorio risultava, in riferimento all’esercizio 2021, più limitato rispetto a quanto previsto in precedenza. Nel dettaglio, il regime derogatorio trovava applicazione, nell’esercizio 2021, “per i soli soggetti” che, nell’esercizio 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

A fronte di tali problematiche, l’art. 3 comma 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 15/2022, ha sostituito nuovamente l’ultimo periodo dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020, estendendo la norma derogatoria (sempre “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2”) all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 senza porre alcuna limitazione in relazione al suo ambito applicativo.
L’adozione del regime derogatorio sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.

Il Ddl. di conversione del DL 4/2022 interviene, ora, nuovamente sulla disposizione in esame.
In particolare, attraverso la modifica del primo periodo dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020, è stabilito che “i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali … possono … non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato” negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e, quindi, per i soggetti “solari”, nei bilanci 2021 e 2022.
Parallelamente viene abrogato l’ultimo periodo dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020.

Anche in questo caso, non sono previste limitazioni in relazione all’ambito applicativo della deroga.
Rimangono, peraltro, ferme (così come nelle due precedenti modifiche normative) le modalità applicative della norma derogatoria, con la conseguenza che continuano a essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Al di là delle perplessità in ordine all’opportunità di intervenire sulla norma in esame per tre volte nell’arco di pochi mesi, pare utile evidenziare come, se il testo fosse confermato, l’estensione disposta dal “Sostegni-ter” non risulterebbe più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

Sotto altro profilo, la norma, introducendo una misura agevolativa in favore delle imprese, dovrebbe essere accolta con favore. Tuttavia, la sospensione degli ammortamenti per tre esercizi consecutivi (il 2020, il 2021 e il 2022) – che sembrerebbe possibile alla luce dell’evoluzione normativa – potrebbe incidere sulla capacità del bilancio di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.