Codici ad hoc nel quadro RF del modello REDDITI per la gestione delle variazioni fiscali connesse al periodo di ammortamento in 50 anni

Di Gianluca ODETTO

I modelli REDDITI 2022 evidenziano, in appositi campi, le indicazioni necessarie a gestire l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento dei marchi e dell’avviamento da parte delle imprese che ricadono nella casistica, introdotta dalla L. 234/2021, dell’art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020.

In più situazioni, infatti, la politica di bilancio adottata si indirizzerà verso la soluzione dell’inerzia, accettando così il disallineamento tra l’ammortamento civilistico e l’ammortamento fiscale, in luogo delle alternative concesse dal legislatore, rappresentate dal pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva (da gestire nel rigo RQ100 della dichiarazione) finalizzata al mantenimento di un periodo di ammortamento su 18 periodi d’imposta ovvero dalla rinuncia agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento e dal conseguente rimborso dell’imposta pagata (per il quale tuttora si attendono le disposizioni attuative).

Ove l’impresa accetti il differimento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale, si viene a creare una differenza temporanea, la quale genera una ripresa in aumento da gestire nella dichiarazione dei redditi.
Se, ad esempio, il valore del marchio oggetto di rivalutazione ammonta a 10 milioni di euro e la vita utile residua è di 10 anni, il Conto economico del 2021 è gravato di una quota di ammortamento di un milione; tuttavia, per effetto della sopravvenuta norma dell’art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020, ai fini fiscali per ciascuno degli anni che va dal 2021 al 2070 è deducibile una quota di un cinquantesimo (200.000 euro), con una conseguente variazione in aumento di 800.000 euro negli anni in cui l’ammortamento è imputato a Conto economico.

Prescindendo dalla (ben più delicata) questione dell’iscrizione della fiscalità differita attiva su tale differenza, in questa sede va evidenziato che quest’ultima è indicata nel rigo RF31 (variazioni in aumento “residuali”) con il codice “69”, di nuova istituzione. In questo modo l’Agenzia delle Entrate ha inteso dare una visibilità ad hoc a tale variazione, separandola da quelle di cui al rigo RF21, in cui sono posti gli ammortamenti che eccedono la quota imputata a Conto economico.

Il rigo RF21, per inciso, dovrebbe però essere usato per evidenziare le altre variazioni in aumento connesse a una diversa graduazione degli ammortamenti civili e fiscali dei beni rivalutati, diversi però dai marchi e dall’avviamento (il caso non è infrequente, visto che a seconda della tecnica contabile usata potrebbe venire a esistenza, in costanza di vita utile stimata, una quota imputata a Conto economico eccedente i limiti fiscali).

Un’altra novità del modello riguarda le minusvalenze. Come si ricorderà, infatti, lo stesso art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020 prevede un meccanismo a seguito del quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è “traslato” su tali componenti negative. Se l’impresa cede il marchio, infatti, la minusvalenza fiscale è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni.

Come precisato dalla Relazione al Ddl. di bilancio 2022, la disposizione è volta a specificare che il regime di deduzione cinquantennale delle componenti negative non viene meno se il soggetto perde la disponibilità del bene rivalutato o riallineato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all’attività immateriale.
In altre parole, in luogo della deduzione immediata della componente negativa, la quota parte di essa riferibile al valore iscritto nel 2020 continua a essere dedotta in via extracontabile per cinquantesimi.

Il rigo RF55, codice “89”, accoglie la quota costante di tale minusvalenza, pur se non risulta chiarissimo come esso vada compilato in presenza di cessioni operate nel 2021 (mancano, infatti, indicazioni specifiche sul rapporto tra tale norma e quella, contenuta nell’art. 110 comma 5 del DL 104/2020, che impone di valorizzare la minusvalenza partendo dal costo ante rivalutazione se la cessione avviene nel triennio 2021-2023).

Altro punto da chiarire, collegato al precedente, riguarda la posizione del cessionario, per il quale la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile della “quota” rivalutata, al netto della minusvalenza dedotta dal cedente, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento (50 anni, se la cessione del bene rivalutato è avvenuta nel 2021): a una analisi sommaria dei modelli di dichiarazione non paiono esservi campi specifici, per cui si può ipotizzare, posto che nella maggior parte dei casi il meccanismo dà origine a variazioni in aumento, l’utilizzo del rigo RF31, codice “69”, in precedenza descritto.