La misura ex DLgs. 230/2021 verrà erogata direttamente al richiedente e saranno abrogati gli assegni per il nucleo familiare

Di Francesca BICICCHI

L’assegno unico e universale (DLgs. 230/2021) avrà ricadute, dal 1° marzo 2022, sulla busta paga dei lavoratori dalla quale scompariranno assegni al nucleo familiare (ANF) e le detrazioni IRPEF per figli a carico fino a 21 anni.

La nuova misura sarà erogata su domanda dell’interessato dall’INPS, con cadenza mensile, ai nuclei familiari con figli a carico di età inferiore a 21 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti reddituali. L’importo viene definito sulla base dell’ISEE, come segue:
– per ogni figlio minorenne, spettano 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro, importo che si riduce fino a stabilizzarsi ad un minimo di 50 euro in presenza di un ISEE pari o superiori a 40.000 euro;
– per ogni figlio maggiorenne under 21 spettano 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro, che si riducono fino a stabilizzarsi ad un minimo di 25 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

In caso di figli disabili non è previsto il limite di 21 anni e, pertanto, l’assegno spetta a prescindere dall’età del figlio. In mancanza di ISEE, l’importo spettante sarà quello minimo previsto per figli minorenni o maggiorenni; sono previste anche maggiorazioni legate alla composizione del nucleo familiare.

Come anticipato, questa riorganizzazione del welfare familiare avrà delle ricadute sulla busta paga, anche tenendo conto che l’assegno unico non transiterà sul cedolino mensile dei beneficiari, ma sarà erogato direttamente da INPS.
Infatti, a partire dal 1° marzo 2022 verranno abrogati gli assegni per il nucleo familiare, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. In aggiunta, le detrazioni IRPEF per figli a carico, sempre a partire dal 1° marzo, saranno applicabili solo per figli di almeno 21 anni. Peraltro, dalla medesima data saranno superate la maggiorazione della detrazione per figli a carico con meno di tre anni o portatore di handicap, e la maggiorazione per i contribuenti con più di tre figli a carico, nonché quelle per almeno quattro figli a carico. In tema di detrazioni, nessuna modifica verrà apportata a quelle per familiari a carico diversi dai figli.

L’abrogazione delle detrazioni per figli a carico under 21 anni comporterà una minore riduzione dell’imposta per coloro che beneficiavano di tale misura. In questi casi, infatti, l’IRPEF lorda verrà abbattuta unicamente dalle detrazioni per lavoro dipendente. Va tenuto, però, conto che sull’importo dell’imposta giocheranno un ruolo importante anche i nuovi scaglioni reddituali con le relative aliquote che trovano applicazione dal 1° gennaio 2022 a seguito delle modifiche apportate dalla L. 234/2021.

Allo stesso tempo, il superamento dell’assegno per il nucleo familiare comporterà l’assenza di un importo – esente previdenzialmente e fiscalmente – che andava ad aumentare direttamente il netto da riconoscere al dipendente.
Va poi ricordato come la base reddituale di riferimento per le misure abrogate o modificate e l’assegno unico sia diversa. Quest’ultimo si basa sull’ISEE calcolato su reddito, immobili, patrimonio mobiliare e beni particolari posseduti da ciascun membro del nucleo familiare. Il riferimento per le detrazioni IRPEF e gli ANF, al contrario, è dato principalmente dai redditi del nucleo familiare assoggettabili all’IRPEF, al lordo di detrazioni d’imposta, oneri deducibili e ritenute erariali.

Con la nuova misura, dunque, si terrà conto, non solo del parametro puramente reddituale del nucleo familiare interessato, ma di una valutazione più ampia, che comprende anche elementi di natura patrimoniale.
Questo ultimo aspetto non rende possibile fare un confronto diretto tra le misure abrogate e il nuovo assegno unico e universale. In attesa di ulteriori chiarimenti di fonte ufficiale, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha fornito un primo esempio di confronto, evidenziando una perdita per i nuclei con soggetti non coniugati e con ISEE superiore a 25.000 ai quali non viene riconosciuta la maggiorazione temporanea.

Invece, i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro con entrambi i genitori lavoratori avranno un beneficio dal momento che, oltre alla maggiorazione temporanea, ne avranno anche una mensile per la condizione dei genitori (30 euro mensili per ISEE fino a 15.000 euro, che si riducono fino ad annullarsi per ISEE pari o superiori a 40.000 euro); (si veda “Assegno unico e universale non per tutti i figli maggiorenni fino a 21 anni” del 14 gennaio 2022).

Con riguardo alla dichiarazione dei redditi, si osserva che rimane in vigore la disciplina delle spese sostenute per i familiari a carico, compresi i figli, che comporta una detrazione/deduzione nella dichiarazione, come spese di istruzione o sanitarie, dal momento che queste previsioni non sono state toccate dall’introduzione dell’assegno unico e universale.