Al soggetto nei cui confronti è stato disposto il vincolo cautelare reale penale va garantita la possibilità di fronteggiare le esigenze minime di vita

Di Maria Francesca ARTUSI

Non è ancora chiaramente definito in giurisprudenza il rapporto tra i limiti civilistici di pignorabilità previsti in sede civile e il sequestro penale finalizzato alla confisca.
Attualmente è all’esame delle Sezioni Unite una questione relativa all’applicabilità della confisca per equivalente ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c. (Cass. n. 38068/2021).

Diversa problematica è quella affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 795 depositata ieri, che attiene a crediti derivanti da lavoro autonomo, ai quali la disciplina appena precisata non è applicabile nemmeno in sede di processo civile di esecuzione. Anche nell’ambito del diritto processuale civile, infatti, i limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. sono ritenuti riferibili ai soli crediti da lavoro subordinato o parasubordinato, ma non anche ad altre tipologie di crediti, quali quelli derivanti dallo svolgimento dell’attività di amministratore di una società (cfr. Cass. SS.UU. civili n. 1545/2017).
Tale inapplicabilità, tuttavia, non implica l’assenza di qualunque limite al sequestro funzionale alla confisca per equivalente.

Secondo i giudici di legittimità, risulta ragionevole ritenere che il sistema normativo assicuri al soggetto nei cui confronti è stato disposto il vincolo cautelare reale penale un limite connesso alla necessità di fronteggiare le esigenze minime di vita. La presenza di un limite all’ammissibilità del sequestro a fini di confisca per equivalente è desumibile sia dai principi fondamentali di proporzionalità e solidarietà sociale, sia da ragioni di coerenza con puntuali indicazioni normative, le quali costituiscono il precipitato di tali principi anche al di fuori del settore del diritto e del processo civile.

In particolare, viene evidenziato che, in materia di misure di prevenzione, a norma dell’art. 40 comma 2 del DLgs. 159/2011, il giudice può adottare nei confronti della persona i cui beni sono stati sottoposti a sequestro, nonché della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’art. 47 comma 1 del RD 267/42, qualora ricorrano le condizioni ivi stabilite: “se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la sua famiglia”.

Il limite all’ammissibilità del sequestro a fini di confisca per equivalente, però, deve essere inteso in modo circoscritto.

Da un lato, infatti, non sembra coerente con i valori costituzionali che la tutela delle esigenze minime di vita per il lavoratore autonomo o per l’imprenditore sia riconosciuta in misura superiore a quella attribuita al lavoratore subordinato o al titolare di redditi da pensione. E, per queste categorie, nel sistema del diritto e del processo civile, la tutela prevista per assicurare le esigenze minime di vita è quantitativamente modesta, in particolare le somme corrisposte a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di indennità pertinenti: l’art. 545 comma 8 c.p.c. si riferisce al triplo dell’assegno sociale che, per l’anno 2021, corrisponde a 1.380,84 euro, e che, nel caso di somme già percepite e confluite nel patrimonio del destinatario del provvedimento di sequestro, può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (così Cass. n. 13130/2020).

D’altra parte, poi, proprio con riferimento alle retribuzioni da lavoro dipendente, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il limite alla pignorabilità in sede di esecuzione civile può essere fissato in misura anche molto contenuta, e che, quindi, può essere anche insufficiente a evitare sacrifici molto gravosi per il lavoratore (cfr., tra le tante, Corte Cost. nn. 202/2018 e 91/2017).

Nel caso di specie, la richiesta non viene ritenuta fondata in quanto il ricorrente aveva indicato la necessità di disporre di almeno 3.000 euro al mese per soddisfare le esigenze minime di vita del suo nucleo familiare, nonché di almeno 10.000 euro al mese per l’esercizio della sua attività professionale, così formulando richieste che sono state ritenute dalla Cassazione “del tutto al di fuori dei parametri valutabili ai fini del dissequestro di somme già presenti sul conto corrente al momento dell’apposizione del vincolo”.