Le domande possono essere presentate in via telematica fino al 28 dicembre 2021

Di Pamela ALBERTI

Da ieri, 29 novembre, e fino al 28 dicembre 2021 possono essere presentate le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto “perequativo” del DL “Sostegni-bis”. Con il provvedimento n. 336196 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 16 a 27 del DL 73/2021 convertito, approvando altresì il modello di istanza e le relative istruzioni e pubblicando la specifica guida.

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti a inviare un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico modello approvato.
La trasmissione dell’istanza va effettuata, direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico, può essere presentata a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021; laddove sia presentata tramite il servizio web, l’istanza può essere presentata a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.
Nel suddetto periodo è inoltre possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

L’istanza può essere presentata solo se il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al temine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo, invece, non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini.

Il contributo spetta, tra l’altro, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%. Tale percentuale è stata definita dal DM 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (si veda “Peggioramento del risultato economico pari al 30% per il contributo perequativo” del 17 novembre).

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che, per la verifica di tale requisito, il risultato economico d’esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d’esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo. Sul punto la guida fornisce alcune esemplificazioni numeriche.
Ad esempio, se nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200 euro e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata come: +38.200 meno -5.500 = +43.700. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto.

Quanto alla base di calcolo del contributo, si ricorda che qualora l’ammontare complessivo dei contributi ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019, il contributo perequativo spettante è pari a zero e l’Agenzia delle Entrate non dà corso all’istanza.
Considerando l’esempio sopra riportato, l’Agenzia, nella guida, afferma che se il soggetto, che ha avuto un peggioramento tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello 2020 pari a 43.700 euro, ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 8.600 euro, la base di calcolo del contributo è pari a: 43.700 – 8.600 = 35.100.
Se, invece, lo stesso soggetto ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 52.300 euro, non avrà diritto al contributo perequativo.

Si evidenzia inoltre che qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l’istanza all’importo complessivo di aiuti di Stato ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28 gennaio 2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.
Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, non potrà presentare l’istanza.