I metodi di calcolo restano i consueti e possono essere variati tra prima e seconda rata e da un tributo all’altro

Di Luca FORNERO

Tra gli adempimenti in scadenza domani, martedì 30 novembre 2021 occorre ricordare anche il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2021 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (quali la cedolare secca, l’imposta sostitutiva del regime forfetario ecc.).
Il termine interessa i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare (per i soggetti IRES “non solari”, invece, il riferimento è all’undicesimo mese dell’esercizio).

A differenza dello scorso anno, non è stata prevista la possibilità di differire il versamento al ricorrere di specifici requisiti legati alla situazione emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19.

In vista dell’adempimento, occorre innanzitutto verificare la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione: ad esempio, rigo RN34 pari o superiore a 52 euro, per il modello REDDITI 2021 PF (in assenza di obblighi di ricalcolo), e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello REDDITI 2021 SC. Per il quadro completo, si rinvia alla circolare, servizio per il professionista, n. 10/2021.

Se tenuto al pagamento, il contribuente deve poi individuare la percentuale di computo applicabile, da quest’anno fissata, per tutte le imposte e a prescindere dal metodo di calcolo, al 100%, atteso che:
– da un lato, anche l’acconto della cedolare secca è passato dal 95% al 100%, allineandosi a quello delle altre imposte;
– dall’altro, per il 2021 non è stata più prevista la possibilità di ridurre all’80% la misura degli acconti ove calcolati con il metodo previsionale (diversamente da quanto disposto nel 2020).

I criteri di calcolo restano i consueti, vale a dire:
– il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite), risultante dal modello REDDITI 2021;
– il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso e che sarà liquidata nel modello REDDITI 2022, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.

Come ricordato, da ultimo, dalla circ. Assonime n. 20/2021 (§ 3.2), è possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i vari tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:
– in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. “storico”;
– in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. “previsionale”.

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).

Se adotta il metodo storico, il contribuente deve verificare che non sussistano obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2020, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2021, stabiliti da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, ai soli fini del calcolo degli acconti, l’IRPEF/IRES 2020 va rideterminata se nello stesso 2020 sono state applicate le seguenti disposizioni:
– deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per i distributori di carburante (ex art. 34 della L. 183/2011);
– esclusione da imposizione delle liberalità ricevute da imprese sottoposte a procedure di crisi (ex art. 14 del DL 18/2016);
– regime fiscale agevolato per il noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto (art. 49-bis comma 5 del DLgs. 171/2005).