In molti casi le perdite d’esercizio, oltre a ridurre il patrimonio netto, determinano anche l’insorgere di incertezze sulla continuità aziendale

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Con l’avvicinarsi della fine dell’esercizio (per i soggetti “solari”) è opportuno valutare se è necessario un supporto finanziario da parte dei soci, poiché, quantomeno sotto il profilo patrimoniale, un versamento in conto capitale effettuato dopo la data di chiusura non produrrebbe alcun miglioramento della solidità dell’impresa nel bilancio 2021.

È vero che quantomeno per la perdita del capitale 2020 è possibile non ricapitalizzare le società, ma senza qui entrare nel merito delle variegate prese di posizione in dottrina su come debba essere interpretato l’art. 6 del DL 23/2020, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, prima della chiusura dell’esercizio è opportuno fare alcune attente valutazioni. Ci riferiamo naturalmente alle imprese che operano nei settori più colpiti dagli effetti negativi del COVID-19 e che, in molti casi, chiuderanno anche i bilanci 2021 con una perdita d’esercizio.

Una prima considerazione riguarda lo stretto legame tra riduzione del capitale sociale per perdite e continuità aziendale. In molti casi, infatti, le perdite d’esercizio, oltre a ridurre il patrimonio netto, determinano anche l’insorgere di incertezze sulla continuità aziendale. Nei casi in cui, per porre rimedio a tali incertezze, si dovrà richiedere l’intervento finanziario da parte dei soci, ove possibile, si potrebbe valutare di farlo entro la data di chiusura, potendo in questo modo rilevare versamenti in conto capitale non soltanto a vantaggio della prospettiva di continuità aziendale, ma anche dell’equilibrio patrimoniale.

Una seconda riguarda invece proprio l’aspetto patrimoniale. Nonostante la norma consenta di non assumere provvedimenti di ricapitalizzazione, quantomeno per quanto riguarda la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale a causa delle perdite dell’esercizio 2020, è necessario tenere conto della ratio sottesa a tale norma di carattere straordinario. Gli effetti negativi della pandemia sull’economia italiana sono stati tali (e anche non omogenei tra settori) da far ritenere che non fosse possibile prevedere un pieno recupero nell’immediato (si deve inoltre considerare naturalmente che la situazione non è ancora tornata “come prima”). Il legislatore ha quindi ritenuto di concedere un tempo (cinque esercizi) ritenuto adeguato a consentire alle imprese più colpite di recuperare le perdite attraverso gli utili degli esercizi successivi al 2020.

In assenza di una simile norma, numerose imprese si sarebbero trovate nell’esigenza di dover ricapitalizzare la società per evitare l’insorgere della causa di scioglimento senza che i soci avessero la possibilità di garantire l’indispensabile supporto finanziario all’impresa.
Ma se alle perdite 2020 si aggiungeranno nuove perdite di gestione nel 2021, che andranno anche a gravare sull’equilibrio finanziario, gli amministratori (e i loro consulenti) devono tenere conto dell’esigenza dell’impresa di operare anche nell’interesse dei creditori, al fine di evitare il rischio di essere accusati, in caso di default, di avere aggravato il dissesto.

In assenza di una pianificazione di medio-lungo periodo che consenta ragionevolmente di prevedere un ritorno a risultati d’esercizio positivi nei prossimi esercizi, a nostro parere, sarebbe un comportamento poco prudente attendere il 2025 senza assumere alcun tipo di provvedimento da parte dei soci. Nel valutare l’opportunità di non intervenire in sede di approvazione del bilancio 2021, pertanto, gli amministratori devono valutare attentamente non soltanto quali siano le interpretazioni normative cui aderire ma, soprattutto, quali siano i provvedimenti che l’assemblea dovrebbe assumere nell’interesse della società e, anche, dei creditori, al fine di salvaguardare la continuazione dell’attività.

Come opportunamente sottolineato anche dal Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 88-2021/I), “le scelte degli amministratori – peraltro sempre da scrutinare in ossequio alla Business Judgment Rule, con una valutazione effettuata ex ante e tenendo conto del contesto di estrema incertezza in cui attualmente si opera, nonché alla luce dei criteri di cui all’art. 2086 c.c. – dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione”.

Nei casi in cui tali valutazioni porteranno a decidere di intervenire con un supporto di tipo patrimoniale (in modo particolare, attraverso versamenti in conto capitale), come sottolineato in precedenza, un intervento entro la fine dell’esercizio consentirebbe anche di ottenere, con tutta probabilità, un effetto benefico sul rating da parte degli istituti di credito.