La riduzione del 50% non si applica nel caso competa l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Relativamente agli interventi volti al recupero edilizio, l’art. 16-bis comma 5 del TUIR prevede espressamente che se sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la “detrazione spettante è ridotta al 50%“ (o, come meglio precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7, “la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute”).

Per quanto concerne invece il c.d. “bonus mobili”, stante il rinvio operato dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 alla disciplina del TUIR, il bonus dovrebbe spettare, ancorché in misura ridotta, anche per gli acquisti effettuati da imprenditori individuali e professionisti nell’ambito di interventi relativi a immobili a uso promiscuo.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 7/2021, ha espressamente chiarito che detta regola secondo cui la detrazione spetta limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute si applica altresì:
– al c.d. “bonus verde” di cui ai commi 12-15 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 (in questo caso la detrazione del 36% è ridotta del 50%);
– al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (risposte a interpello nn. 570/2020 e 65/2021). Secondo l’Amministrazione finanziaria, per via del fatto che l’agevolazione (per gli interventi sulle singole unità) riguarda soltanto gli immobili residenziali, nel caso l’immobile sia adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione è ridotta del 50% (l’agevolazione del 110% è ridotta quindi al 55%).

Per gli immobili a uso promiscuo la riduzione del 50% non si applica nel caso competa la detrazione fiscale spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) di cui all’art. 14 del DL 63/2013, poiché tale detrazione spetta sia ai soggetti IRPEF sia ai soggetti IRES, per qualunque tipologia di immobile (circ. Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20, § 3.4 e 25 giugno 2021 n. 7, p. 463).

Nella circ. n. 7/2021, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate afferma che il principio secondo cui la detrazione è ridotta del 50% “si applica anche qualora sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente, anche all’esercizio di attività commerciale di Bed and Breakfast (occasionale o abituale), siano realizzati interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 (Sisma bonus). Ciò in quanto, per effetto del rinvio, contenuto nel citato art. 16 del d.l. n. 63 del 2013, all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, gli interventi ammessi al Sisma bonus sono quelli indicati nel medesimo art. 16-bis del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale”.

Difficile capire il motivo per cui l’Amministrazione finanziaria è giunta a questa conclusione.
Rispetto alla detrazione “generale” per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, infatti, la detrazione spettante a titolo di sismabonus, ai sensi dei commi 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, si caratterizza per:
– un ambito soggettivo più ampio, perché, in quanto detrazione spettante sia ai fini IRPEF che ai fini IRES, può essere conseguita anche da beneficiari che sono soggetti IRES e non soltanto da quelli che sono soggetti IRPEF;
– un ambito oggettivo più ampio dal punto di vista della tipologia di immobili che possono essere oggetto degli interventi agevolati (perché, oltre a quelli a destinazione abitativa, vi rientrano anche quelli a destinazione produttiva), ma al tempo stesso più circoscritto dal punto di vista dell’ubicazione degli immobili che possono essere oggetto degli interventi agevolati (perché il sismabonus è limitato ai soli immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3).

Se il sismabonus spetta al 100% sia per l’immobile utilizzato interamente come abitativo sia per quello utilizzato interamente per usi produttivi, non ci sono ragioni per ridurre del 50% la detrazione spettante per gli interventi antisismici di cui ai commi 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013 eseguiti su immobili utilizzati promiscuamente per abitazione e attività produttiva.