L’effetto prenotativo retroagisce alla domanda anche se la sentenza è successiva al fallimento

Di Antonio NICOTRA

La Corte di Cassazione n. 25049/2021 ritorna sul tema degli effetti della trascrizione della domanda di esecuzione del preliminare anteriormente al fallimento del promittente venditore e sulle conseguenze che la stessa determina in ordine al potere del curatore di sciogliersi dal contratto ex art. 72 del RD 267/42.

Nel caso di specie, a fronte di un preliminare immobiliare inadempiuto, il promissario acquirente otteneva una sentenza di esecuzione specifica per il trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c.
La società, promittente venditrice, veniva dichiarata fallita dopo un breve lasso di tempo e i curatori fallimentari azionavano lo scioglimento del contratto ex art. 72 del RD 267/42.

Per i giudici di merito, lo scioglimento del contratto (non completamente eseguito) rientra tra i poteri discrezionali (diritti potestativi) del curatore a tutela della massa dei creditori, non è soggetto a preclusioni, salvo il passaggio in giudicato della pronuncia produttiva degli effetti del contratto non concluso.
L’inopponibilità al fallimento della domanda ex art. 2932 c.c. discende dal sistema e risponde al fine di impedire le condotte elusive della disciplina fallimentare, ben potendo il promissario acquirente, in vista di un’imminente dichiarazione di fallimento, trascrivere la domanda giudiziale ed escludere l’immobile dalla massa attiva.

La Suprema Corte non condivide tale soluzione e osserva che, nell’ipotesi in cui il fallimento del promittente venditore sopravvenga nel corso di un giudizio inteso al trasferimento dell’immobile promosso dall’altra parte – che abbia preventivamente trascritto la domanda giudiziale – l’eventuale dichiarazione del curatore di sciogliere il preliminare non è idonea in alcun modo a incidere sull’esito della lite, secondo quanto discende dalle Sezioni Unite n. 18131/2015 (cfr. Cass. SS.UU. n. 12505/2004).

In verità, la soluzione delineata dalle Sezione Unite (e poi ripresa, da ultimo, con Cass. n. 33238/2019) si fonda sul profilo prenotativo della trascrizione delle domande giudiziali e sul richiamo alla disposizione dell’art. 2652 n. 2 c.c., nel presupposto della terzietà del curatore fallimentare, la cui posizione è volta a garantire i creditori ammessi al passivo (peraltro, anche il meccanismo prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale è accolto nell’art. 72 comma 5 del RD 267/42, con riferimento all’azione di risoluzione contrattuale del contraente in bonis prima della dichiarazione di fallimento della controparte).
Secondo questa impostazione, la domanda giudiziale del contraente in bonis – presentata e trascritta prima del fallimento di controparte – non priverebbe il curatore del potere di sciogliere il preliminare, in pendenza della lite ex art. 2932 c.c.

Tuttavia, per il tempo di effettivo svolgimento del processo, diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l’emissione della pronuncia di trasferimento del bene, l’efficacia dell’atto di scioglimento rimane provvisoriamente sospesa in ragione dell’avvenuta trascrizione della domanda – cui consegue l’effetto prenotativo – e nell’attesa dell’esito della lite.

L’esito della controversia sulla concreta sussistenza delle condizioni per operare il trasferimento ex art. 2932 c.c., infatti, potrà determinare – sotto il profilo sostanziale e operativo – la sorte dell’atto di scioglimento compiuto dal curatore; tale atto risulterà efficace nel caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, mentre resterà inopponibile al contraente in bonis nel caso di accoglimento della domanda (cfr. artt. 2652 n. 2 e 2915 comma 2 c.c.).

L’effetto traslativo di cui all’art. 2932 c.c. è collegato alla sentenza che definisce il giudizio, a sua volta trascritta (Cass. n. 20533/2020), pur se posteriormente alla dichiarazione di fallimento e all’iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese (cfr. l’art. 72 comma 5 del RD 267/42).
Tale effetto, peraltro, sarà considerato esistente – ovvero retroagirà – al tempo della presentazione della domanda giudiziale, in ragione del principio per cui la durata del processo non può danneggiare l’attore che ha ragione (principio che trova conferma nella normativa sulla funzione prenotativa delle domande giudiziali).

Vi è da dire che, se il promittente compratore ha ragione, la fattispecie non rientra più nell’ambito dei rapporti pendenti di cui agli artt. 72 ss. del RD 267/42 (posto che il promittente ha eseguito quanto a suo carico), mentre resterà pendente il relativo processo.