Il vincolo di opzione solo con SAL vale per il 110%. Per le altre detrazioni si può esercitare l’opzione per cassa al momento di ciascun pagamento

Di Nicolò LA BARBERA e Enrico ZANETTI

L’approssimarsi del termine ultimo per beneficiare di numerose detrazioni “edilizie” in scadenza al 31 dicembre 2021 e 30  giugno 2022 sta mettendo in comprensibile fibrillazione molti operatori. Le preoccupazioni si concentrano soprattutto sul bonus facciate al 90% (e, seppur più di nicchia, sul c.d. “pacchetto ecosismabonus parti comuni” dal 70% all’85%), posto che vi è invece fiducia diffusa sulla proroga delle agevolazioni per gli interventi che rientrano nell’orbita del superbonus 110% (in ragione dei reiterati impegni politici assunti in modo inequivoco dal Governo), così come di quelle agevolazioni che hanno ormai una consolidata tradizione di reiterata proroga di anno in anno (detrazione IRPEF 50% ed ecobonus 65%/50%).

La principale preoccupazione verte, nel caso di mancata proroga, sulla possibilità, in molti casi tutt’altro che ipotetica, che, allo spirare del termine finale, gli interventi agevolati di rifacimento delle facciate, agevolati al 90%, non siano ancora ultimati.

Sul punto, è importante ricordare che, per il bonus facciate, così come per la generalità delle detrazioni “edilizie” che agevolano le spese sostenute per l’effettuazione di interventi (per quelle che agevolano le spese sostenute per acquisti di unità immobiliari previamente oggetto degli interventi, va fatto discorso a parte), ciò che rileva non è mai la data di inizio o di fine dei lavori, ma sempre e soltanto la data di sostenimento delle spese, la quale:
– per i soggetti beneficiari che sostengono le spese al di fuori dell’esercizio di impresa, sulla base del principio di cassa, ossia coincide con la data in cui avviene il pagamento della spesa (quando le spese vengono sostenute in relazioni a interventi su parti comuni di proprietà condominiale, ai fini dell’applicazione del principio di cassa, per l’individuazione del momento di sostenimento della spesa detraibile, ciò che rileva è la data di pagamento dal condominio al fornitore dei beni o dei servizi, non la data di versamento al condominio, da parte del singolo condomino, della quota di spese a suo carico, sulla base della ripartizione delle spese complessive concordata in sede condominiale);
– per i soggetti beneficiari che sostengono le spese nell’esercizio di impresa, sulla base del principio di competenza economica (secondo la prassi delle Entrate ciò vale anche per quelle imprese c.d. “minori” che determinano il reddito di impresa sulla base del regime “improntato alla cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR).

Se dunque, ad esempio, un condominio pagasse entro il 31 dicembre 2021 spese per lavori non ancora eseguiti a tale data, è semplicemente pacifico che avrebbe diritto a beneficiare del bonus facciate, fermo restando, ovviamente, che i lavori pagati dovranno poi concretamente essere eseguiti.

Quello che sarebbe potuto apparire assai meno pacifico era se, in relazione a spese sostenute, ma per lavori non ancora eseguiti, sarebbe stato possibile fruire dell’agevolazione mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020. Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121, infatti, l’esercizio di questa opzione “può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”, con vincoli specifici sul numero di SAL e la percentuale di completamento che ciascuno di essi deve esprimere, quando le opzioni sono relative a detrazioni spettanti nella misura superbonus 110%.

Stando così le cose, si sarebbe potuto assai legittimamente temere che, nel caso di lavori non ancora ultimati al 31 dicembre 2021 e mancanza di proroga, il condominio del nostro esempio avrebbe certamente potuto pagare tutte le spese relative ai lavori ancora da effettuare (attribuendo ai condòmini la corrispondente detrazione al 90%), ma non avrebbe potuto sostenerle ricorrendo allo sconto sul corrispettivo in fattura da parte del fornitore (perché spese relative appunto a lavori non ancora eseguiti).

Nella risposta a interrogazione parlamentare del 7 luglio 2021 n. 5-06307, il MEF ha però risposto che il vincolo di esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 solo con riguardo a spese che sono espresse da un SAL (e che quindi corrispondono gioco forza a lavori già eseguiti) è da ritenersi limitato alle spese che beneficiano del superbonus al 110%, mentre per quelle che beneficiano di altre detrazioni “edilizie” viene consentito esercitare le opzioni “per cassa” al momento di ciascun pagamento, a prescindere dunque che tali spese si riferiscano, in tutto o in parte, a lavori già eseguiti o a lavori ancora da eseguire.

La DRE Liguria n. 903-521/2021, prendendo atto della risposta del MEF, ha confermato quanto precede.
Tra tante risposte con contenuti meno memorabili, non sarebbe male se venisse presto elevata dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate a risposta a interpello “pubblicata”, giusto per togliere ogni residuo margine di dubbio e preoccupazione in un contesto operativo che, nei prossimi mesi, laddove le ipotesi di proroga rimanessero ad elevato contenuto di incertezza, vedrà questo tema al centro delle valutazioni di tantissimi operatori.