La scadenza non riguarda i nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati dalle spese sostenute dal 2021

Di Massimo NEGRO

Entro il 30 settembre 2021 dovranno essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre di quest’anno, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM 29 gennaio 2021 al precedente DM 19 ottobre 2020, con il quale sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, per le spese sostenute nel 2021 è stata infatti introdotta una periodicità di invio semestrale, rispetto a quella annuale applicata fino alle spese sostenute nel 2020, in via transitoria rispetto al passaggio a un invio mensile, che si applicherà dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2021, la trasmissione era stata prevista entro il 31 luglio 2021, ma questo termine è stato prorogato al prossimo 30 settembre per effetto del DM 23 luglio 2021.
La scadenza del 30 settembre 2021 non riguarda i nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, individuati dal DM 16 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2021 n. 184.

L’obbligo di invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche è stato infatti esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali a esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019:
– elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
– elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19 maggio 1971 n. 403.

In generale, si tratta dei soggetti che, a seguito del riordino della disciplina delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, prevista dall’art. 4 della L. 11 gennaio 2018 n. 3, non avevano i requisiti previsti per iscriversi nei nuovi Albi (es. possesso di una laurea abilitante), ma, svolgendo già l’attività in base a un precedente titolo idoneo, in via transitoria sono stati iscritti nei suddetti elenchi speciali a esaurimento.
Gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati sono resi disponibili al Sistema tessera sanitaria da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Per i professionisti (es. fisioterapisti e podologi) iscritti all’Albo, l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria è decorso dal 1° gennaio 2019 (ai sensi del DM 22 novembre 2019), mentre per i soggetti iscritti nei suddetti elenchi speciali a esaurimento il DM 16 luglio 2021 stabilisce che l’obbligo si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione, il DM 16 luglio 2021 stabilisce, in via transitoria, che l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 deve avvenire entro il 31 gennaio 2022. In relazione all’anno 2021, con riferimento ai nuovi soggetti in esame viene quindi stabilita un’unica scadenza annuale, rispetto alle scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati.
Per i soggetti che erano già obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, entro il 31 gennaio 2022 dovranno infatti essere trasmessi i dati relativi alle spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2021.

I dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, da trasmettere entro il 30 settembre 2021 e/o il 31 gennaio 2022, saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, da rendere disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per tutti i soggetti obbligati, è previsto il passaggio a una periodicità di trasmissione mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sanitarie sono state sostenute.

Resta confermato che l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria segue una logica “di cassa” (art. 7 comma 2-bis del DM 19 ottobre 2020), rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale (cfr. specifiche tecniche di cui all’Allegato A al DM 19 ottobre 2020).