La trasmissione della e-fattura dopo i dodici giorni è sanzionata ma non incide sull’agevolazione

Di Luca BILANCINI e Paola RIVETTI

L’emissione tardiva della fattura elettronica da parte del contribuente in regime forfetario non pregiudica l’applicazione del regime premiale che consente la riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento (art. 1 comma 74 della L. 190/2014), qualora il soggetto passivo ricorra all’istituto del ravvedimento per sanare la violazione.
Questo, in estrema sintesi, è il chiarimento che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nella risposta a interpello n. 520, pubblicata ieri, 29 luglio 2021.

Il fatto concerne un avvocato, il quale, pur avendo aderito al regime forfetario di determinazione dei redditi di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, si è avvalso della facoltà di emettere le proprie fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio, in modo da beneficiare della riduzione annuale del termine di accertamento.
Il professionista emetteva erroneamente, in data 22 marzo 2021, un documento cartaceo in corrispondenza dell’incasso di un corrispettivo, salvo poi trasmettere al SdI il file XML in data 7 aprile 2021, superando, quindi, il termine ordinario di 12 giorni dalla data di effettuazione, previsto dall’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72.

La questione sottoposta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità che la violazione commessa possa costituire motivo di decadenza dall’agevolazione concernente i termini di accertamento o se, invece, il versamento della sanzione per la tardiva emissione della fattura (nel caso di specie ci si riferisce all’art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97), ridotta a seguito del ricorso al ravvedimento operoso, possa consentire il mantenimento dei benefici.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver rammentato che, a norma dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL. 98/2011) o forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014) sono esonerati dall’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico via SdI, sottolinea come, proprio al fine di incentivare tale procedura, sia stata introdotta l’agevolazione di cui art. 1 comma 74 della L. 190/2014. Tale norma dispone che i soggetti il cui fatturato annuo sia “costituito esclusivamente da fatture elettroniche” possano beneficiare della riduzione di un anno del termine di decadenza di cui all’art. 43 comma 1 del DPR 600/73.

In sostanza, nei confronti dei contribuenti che adottino questa scelta, gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati:
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (in luogo del termine ordinario che prevede che la notifica avvenga entro il quinto anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo);
– in caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione (il termine ordinario prevede la notifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione).

L’agevolazione è subordinata alla sola condizione che il fatturato sia “costituito esclusivamente” da fatture elettroniche. Ne discende, come rilevato dall’Agenzia nel documento di prassi, che l’emissione in formato diverso non comporterebbe l’applicazione di una sanzione, quanto piuttosto la perdita del beneficio.

Va sottolineato, tuttavia, che nel caso di specie, fermo restando che il professionista ha trasmesso il documento, si sarebbe in presenza di un “mero ritardo nell’adempimento fiscale”. La fattura elettronica avrebbe, infatti, dovuto essere inviata al SdI entro 12 giorni dalla data di incasso del corrispettivo (che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, rappresenta la data di effettuazione dell’operazione), mentre la trasmissione del file XML è avvenuta oltre tale termine.

Sotto il profilo sanzionatorio, la tardiva emissione di una fattura non soggetta a IVA, da parte di un soggetto in regime forfetario, è punita con la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97, variabile dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure da 250 a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito. Nel caso specifico, è stata ritenuta applicabile la sanzione residuale, da 250 a 2.000 euro nella misura in cui “l’istante abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette”. L’inciso sembrerebbe frutto di un refuso atteso che il “forfetario” è esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (art. 1 comma 69 della L. 190/2014), essendo obbligato esclusivamente alla conservazione delle fatture emesse (e ricevute).

In sostanza, qualora il professionista decida di mantenere la scelta di emettere esclusivamente e-fatture via SdI, l’errore compiuto potrà essere sanato ricorrendo al ravvedimento operoso, consentendo così il mantenimento del regime premiale. In questo senso, il documento cartaceo rilasciato dal professionista al cliente al momento del pagamento del corrispettivo avrebbe semplicemente valore di “quietanza dell’importo versato”, essendo “privo di rilevanza fiscale”.