Non vanno riportate le somme erogate da altre Amministrazioni poiché non sono aiuti fiscali «automatici»

Di Luca FORNERO e Gianluca ODETTO

Con apposite FAQ pubblicate sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti riferiti alla compilazione dei prospetti degli aiuti di Stato per i modelli REDDITI e IRAP, dopo le “avvertenze” pubblicate il 27 luglio, a migliore specificazione delle istruzioni, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni-bis”).

L’Agenzia delle Entrate precisa, in primo luogo, che in presenza dei codici 20, 22, 23, 27 e 28 nel prospetto del quadro RS (contributi a fondo perduto erogati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 25 del DL 34/2020, dell’art. 59 del DL 104/2020, degli artt. 1 e 1-bis del DL 137/2020 e dell’art. 2 del DL 172/2020), non deve essere indicato l’importo accreditato al contribuente, in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia delle Entrate.

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto degli aiuti di Stato occorre considerare la data di erogazione del contributo stesso. Nel prospetto non occorre indicare il risparmio d’imposta conseguente al loro regime di detassazione.

Per i crediti d’imposta, l’importo da inserire nel prospetto degli aiuti di Stato è quello indicato nel quadro RU, posto che il software ribalta in automatico tale ultimo dato.

Per entrambe le dichiarazioni (REDDITI e IRAP), l’Agenzia delle Entrate precisa che le somme erogate da altre amministrazioni (l’esempio posto è quello dell’indennità di 600 euro erogata dall’INPS agli iscritti della gestione artigiani e commercianti) non devono essere indicate nel prospetto degli aiuti di Stato, in quanto non rappresentano aiuti fiscali “automatici” ai sensi dell’art. 10 del DM 115/2017 sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Allo stesso modo, sempre con riferimento sia ai modelli REDDITI che ai modelli IRAP, l’Agenzia delle Entrate esclude l’obbligo di indicazione nel prospetto degli aiuti di Stato dei finanziamenti garantiti nella misura del 100% o dell’80% dal Fondo centrale di garanzia e dei relativi interessi.

Sono invece oggetto di indicazione nel prospetto degli aiuti di Stato, così come nel quadro RU, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020) e il credito d’imposta locazioni (art. 28 del DL 34/2020). Essi non vanno, invece, indicati nel quadro RE del modello REDDITI, né nel modello IRAP.

Per quanto concerne nello specifico il modello IRAP, le modalità di indicazione dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate (non imponibili nemmeno ai fini del tributo regionale) variano in relazione alle modalità di calcolo della base imponibile.

Così, le società di capitali e i soggetti IRPEF con opzione, ove li abbiano contabilizzati in una voce rilevante del Conto economico (di regola, la A.5), devono apportare un’apposita variazione in diminuzione nel rigo residuale “Altre variazioni in diminuzione” (IQ37 per le persone fisiche, IP37 per le società di persone e IC57 per le società di capitali) con codice 99.

Viceversa, gli imprenditori individuali e le società di persone in regime naturale (art. 5-bis del DLgs. 446/97) non indicano tali contributi nei quadri IQ o IP del modello IRAP, posto che in essi sono riportati soltanto i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

I medesimi contributi, in quanto esclusi da IRAP, non devono essere riportati neppure nel prospetto “Aiuti di Stato” (sezione XVIII del quadro IS) del modello IRAP con codice 8.