La legge di conversione del decreto Sostegni-bis concede ai contribuenti più tempo per porre in essere gli adempimenti necessari

Di Salvatore SANNA

Con la legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del DL “Sostegni-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, è stato spostato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2021.

Mediante la conversione del decreto in argomento, per i beni posseduti dal 1° gennaio sarà consentita una vera e propria proroga per aderire all’agevolazione per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. a)-c-bis) del TUIR.

I medesimi, infatti, potranno beneficiare di più tempo per porre in essere gli adempimenti necessari.
In particolare, occorrerà che entro il prossimo 15 novembre 2021:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Si conferma, quindi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% valida sia per i terreni che per le partecipazioni e la data di riferimento del possesso che resta il 1° gennaio 2021 come originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Sarà sempre possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo che scadranno, rispettivamente, il 15 novembre 2021, il 15 novembre 2022 ed il 15 novembre 2023; le rate dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 15 novembre 2021.

L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
– dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
– ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2011, § 2):
– non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
– può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

Qualora vi fosse stato un versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, devono essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima.
Risulta possibile effettuare la rideterminazione del costo fiscale di solo una parte della partecipazione posseduta: in tale circostanza, lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata riguarda solo la parte della partecipazione che è già stata oggetto di una precedente rivalutazione.

Solo in tale caso, infatti, si avrebbe una duplicazione di imposta in relazione ai “medesimi beni”. Tale problematica si pone, in particolare, in caso di effettuazione:
– di una nuova rivalutazione parziale a fronte di una precedente rivalutazione totale;
– di una nuova rivalutazione totale a fronte di una precedente rivalutazione parziale, ma con diminuzione di valore.

Infine, in caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore della partecipazione, si ricorda che l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.

Resta fermo che, in materia di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni non quotate, l’art. 5 comma 6 della L. 448/2001 dispone che l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 del TUIR.

In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, pertanto, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente (circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013 n. 1, § 4.1).