Le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia e da SACE rientrano tra gli aiuti di Stato

Di Silvia LATORRACA

Nell’adempiere agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui alla L. 124/2017, che devono essere assolti dalle imprese, a seconda dei casi, nella Nota integrativa e, quindi, in sede di redazione del bilancio oppure entro il 30 giugno sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, sorgono alcuni dubbi in relazione alle garanzie pubbliche rilasciate sui finanziamenti bancari, nell’attuale emergenza COVID-19, dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE ai sensi degli artt. 13 e 1 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020).

Tali garanzie rientrano tra le misure temporanee di aiuti di Stato contenute nel “Temporary framework” di cui alla Comunicazione della Commissione Ue n. 1863/2020 e ritenute compatibili con il mercato interno a norma dell’art. 107 del TFUE. Si ricorda che, affinché sia qualificabile quale aiuto di Stato, la misura di favore deve essere selettiva, in quanto deve essere tale da “favorire talune imprese o talune produzioni” (comunicazione Ue n. 2016/C 262/01). Tanto premesso, in base alla formulazione originaria della L. 124/2017, gli obblighi di informativa riguardavano “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”.

A tal riguardo, Assonime propendeva per escludere dall’obbligo informativo “gli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese in applicazione di un regime generale”, anche se auspicava un chiarimento ufficiale.
In particolare, secondo la circ. Assonime n. 5/2019 (§ 2.3), andavano sicuramente escluse dall’obbligo di pubblicazione le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato, quali la disponibilità di infrastrutture viarie o dell’illuminazione pubblica (che costituisce un vantaggio economico di carattere generale e non selettivo) o l’ACE (che costituisce un’agevolazione fiscale non selettiva).

Nella circolare si sottolineava come considerazioni simili potessero essere estese ai vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi e quindi degli aiuti di Stato, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti. In tali circostanze, i vantaggi sono accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati. Si pensi, ad esempio:
– alle misure previste da decreti ministeriali rivolti a specifici settori industriali e volte a finanziare attività connesse a progetti di ricerca e sviluppo;
– alle agevolazioni fiscali, per le quali le informazioni rilevanti ai fini delle imposte sono già inserite dalle imprese nelle apposite dichiarazioni dei redditi.

La formulazione vigente della L. 124/2017 (come modificata dal DL 34/2019, conv. L. 58/2019) stabilisce, invece, che gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

A seguito di tale modifica, il documento Assonime-CNDCEC maggio 2019 ha evidenziato che, “per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici … e mondo delle imprese, sono esclusi dalla disciplina … i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni)”. La disciplina in esame si concentra, dunque, “sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio … a una specifica impresa. Si tratta di un importante miglioramento, che rende gli obblighi di trasparenza meglio focalizzati”.

In senso analogo, la circ. Assonime n. 32/2019 (§ 2.3) ha sottolineato che, “in base all’attuale testo, oggetto dell’obbligo di trasparenza sono le attribuzioni di vantaggi economici … derivanti da un rapporto bilaterale tra un soggetto pubblico e uno specifico beneficiario”.

Alla luce di quanto riportato, sembrano superati i dubbi interpretativi sollevati in riferimento agli aiuti di Stato. Ove si condividesse questa impostazione, le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE sui finanziamenti bancari potrebbero essere esclusi dagli obblighi di informativa.
Più in generale, le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.

Per completezza di argomento, si ricorda che, anche ove si propendesse per una interpretazione estensiva degli obblighi di informativa, per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale di cui all’art. 52 della L. 234/2012, sono previste alcune semplificazioni, che consentono di indicare in Nota integrativa o sul sito internet soltanto l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.
Si evidenzia, da ultimo, che le garanzie rilasciate dal Fondo centrale e da SACE non dovrebbero essere indicate nel prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS del modello REDDITI in quanto non hanno natura fiscale.