Viene recepito l’orientamento giurisprudenziale affermatosi in tal senso

Di Paola RIVETTI

Il quadro RR del modello REDDITI PF 2021 è preposto alla determinazione dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS (sezione I) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (sezione II). Con la circolare n. 88, pubblicata ieri, l’INPS ha illustrato le modalità di compilazione del quadro, che restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti, richiamando i chiarimenti resi con riferimento ai soci srl e ai soci di società cooperative artigiane.

Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, determinate in base alle diverse percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno (art. 3-bis comma 1 del DL n. 384/92). Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH, LM, integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl, dichiarati nel modello REDDITI SC.

I soci di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, anche la parte del reddito d’impresa della società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Recependo la posizione andata affermandosi in giurisprudenza, di cui l’Istituto ha preso atto nella circolare n. 84 dello scorso 10 giugno, viene precisato che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Con riguardo ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 142/2001, nella circ. 29/2021, l’INPS aveva chiarito l’iscrivibilità di tali soggetti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani con conseguente obbligo di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF. In tale occasione era stato osservato che, in base all’art. 1 comma 114 della L. 208/2015, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) e che tale reddito, ove sussista l’iscrizione nella Gestione artigiani, “deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale”. Nella circolare n. 88 di ieri viene specificato che occorre far riferimento al reddito dichiarato nei righi da RC1 a RC3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice “3” soci cooperative artigiani nella colonna 4.

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e quello proveniente – se adottato dal professionista – dal regime di vantaggio o forfetario. I quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono, quindi, i quadri RE, RH e LM. Per i contributi alla Gestione separata dovuti sulle indennità percepite nel periodo d’imposta dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari si fa riferimento al rigo RL26 (circ. INPS n. 128/2019, § 4.2).

In caso di produzione di reddito da lavoro autonomo professionale con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
– sul reddito da lavoro autonomo prodotto sia stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale di reddito come parasubordinato, così che non sarà assoggettato a contribuzione il reddito derivante dall’attività professionale.

Relativamente ai versamenti, per il saldo e gli acconti dei contributi previdenziali liquidati nella dichiarazione operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (art. 3-bis comma 3-bis del DL 384/92 e art. 18 comma 4 del DLgs. 9 luglio 97 n. 241), con applicabilità delle eventuali proroghe dei versamenti che dovessero essere disposte.

A parte il richiamo al differimento dal 7 maggio al 20 agosto 2021 del versamento della prima rata dei contributi fissi per artigiani e commercianti, nella circolare non consta alcun riferimento all’esonero contributivo che, quantomeno per gli iscritti alla Gestione separata, dovrebbe operare, al ricorrere delle condizioni che saranno definite nel prossimo decreto, con riguardo ai contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021.